La Nuova Sardegna

Sassari

Il debitore non cede con la casa anche i suoi debiti

Gentile avvocato Bassu, sto acquistando un appartamento in un centro del Sassarese e chi sta vendendo ha debiti pregressi per lavori fatti nel palazzo. Volevo sapere se c’è pericolo che vengano...

08 marzo 2017
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Gentile avvocato Bassu, sto acquistando un appartamento in un centro del Sassarese e chi sta vendendo ha debiti pregressi per lavori fatti nel palazzo. Volevo sapere se c’è pericolo che vengano addebitati al sottoscritto. Aspettando una sua risposta le mando i miei più cordiali saluti.

Gentile lettore, la responsabilità per i debiti dei singoli condomini verso il condominio è disciplinata dalla legge in maniera tale da garantire la solvenza dei pagamenti sia attraverso i poteri di recupero delle somme, riconosciuti all’amministratore, sia mediante un particolare sistema di continuità tra venditore e acquirente dell’unità immobiliare.

Dagli elementi forniti nel quesito si comprende come il lettore abbia acquistato un appartamento in un condominio dove sono stati fatti dei lavori sulle parti comuni e conseguentemente sono state ripartite le quote di pagamento.

Occorre distinguere i rapporti intercorrenti tra il condominio e l’acquirente e poi quelli tra quest’ultimo e il venditore.

Sul punto, l’articolo 63 comma 4 disp. att. cod. civ. prevede che l’acquirente di un’unità immobiliare è obbligato, unitamente al precedente condomino, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

La disposizione richiamata, dunque, si riferisce alle spese condominiali deliberate in un determinato arco temporale sicché gli oneri pregressi rimangono a carico del solo venditore.

Andrà quindi verificato se i lavori eseguiti nel palazzo sono riconducibili almeno all’anno precedente al rogito e ciò sulla base delle delibere assembleari che hanno disposto i lavori.

In caso positivo l’acquirente non potrà sottrarsi al pagamento delle spese ma potrà poi rivalersi nei confronti del venditore.

Nel rapporto “interno” tra compratore e venditore, infatti, rimane la titolarità dell’obbligazione su chi rivestiva la qualità di condomino al momento della delibera dei lavori e della ripartizione delle spese.

Dunque . . . occhi aperti.(Avv. Giuseppe Bassu)

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