La Nuova Sardegna

Sassari

Chi pagherà i danni provocati a un negozio dalla nevicata del 2017

Avvocato Bassu, ho un negozio a piano stradale in un centro del Nuorese. Una parte del solaio ha come copertura una veranda di proprietà dell’inquilino del primo piano. Dopo le abbondanti nevicate e...

22 marzo 2017
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Avvocato Bassu, ho un negozio a piano stradale in un centro del Nuorese. Una parte del solaio ha come copertura una veranda di proprietà dell’inquilino del primo piano. Dopo le abbondanti nevicate e le successive piogge torrenziali, è penetrata acqua dal solaio che ha causato notevoli danni alla controsoffitto in cartongesso e disagi alla mia attività. L’amministratore del condominio mi ha informato che le spese di riparazione della veranda sono per 2/3 a mio carico. Volevo sapere se la legge prevede questo e se le spese sono totalmente a mie spese.

Il pagamento delle spese per la riparazione di soffitti, solai e terrazze trova una particolare disciplina legale a seconda dello stato dei luoghi ovvero della porzione di immobile sottostante a dette coperture secondo una proiezione verticale.

Non si può dunque prescindere dagli elementi forniti nel quesito in base ai quali risulta che la veranda dell’inquilino del primo piano funga da copertura soltanto alla porzione del negozio sottostante. Parrebbe verosimilmente individuabile una terrazza con veranda sporgente rispetto all’edificio e che, secondo una proiezione verticale, copre unicamente il locale commerciale sottostante.

L’art. 1126 cod. civ. prevede che le spese di manutenzione dei lastrici solari debbano essere sopportate per 1/3 dal proprietario esclusivo del lastricato e per 2/3 dagli altri condomini, con la precisazione ormai consolidata in giurisprudenza della rilevanza della proiezione verticale. Al contrario, l’art. 1125 cod. civ. prende in considerazione le spese per la riparazione di soffitti e solai dei piani l’uno sovrastante all’altro, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Sulla base dello stato della giurisprudenza e dei dati forniti, la funzione di copertura della veranda rispetto al piano sovrastante parrebbe indirizzare verso l’applicazione dell’articolo 1126 cod. civ. così come indicato dall’amministratore. Occorre in ogni caso verificare se il danno dipenda da opere o attività realizzate dal proprietario del tarrazzo che lo esporrebbe all’assunzione dei danni arrecati. È inutile ripetere che ogni caso va esaminato attentamente secondo lo stato dei luoghi.(Avv. Giuseppe Bassu)

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