La Nuova Sardegna

Sassari

La morte del socio non obbliga i suoi eredi a entrare nella s.n.c.

Avvocato Bassu, mio padre era socio di una società (s.n.c.) ed è recente deceduto. Cosa devono fare gli eredi (io e mio fratello)? Dobbiamo per forza entrare in società che, tra l’altro, non naviga...

17 maggio 2017
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Avvocato Bassu, mio padre era socio di una società (s.n.c.) ed è recente deceduto. Cosa devono fare gli eredi (io e mio fratello)? Dobbiamo per forza entrare in società che, tra l’altro, non naviga in buone acque? Quali diritti abbiamo?

Le società di persone si caratterizzano per la particolare importanza rivestita dall’elemento personale ovvero dalle qualità dei suoi partecipanti.

La morte di un socio determina diverse conseguenze in relazione a quanto stabilito dallo statuto sociale e, ancor più, dalla legge che garantisce la libertà degli eredi di subentrare al de cuius nella compagine societaria.

Ai sensi degli artt. 2284 e 2289 cod. civ., infatti, gli eredi possono essere considerati “estranei” rispetto alla società in quanto hanno diritto unicamente alla liquidazione di una somma di denaro corrispondente alla quota sociale appartenuta al socio defunto.

Va quindi esclusa in radice l’obbligatoria partecipazione degli eredi alla vita della società, sia essa ancora operativa o in fase di liquidazione, sicché il subingresso è rimesso alla volontà non solo dei soci superstiti, ma anche degli eredi stessi che possono così evitare di subire gli effetti della responsabilità illimitata propria della società in nome collettivo.

Per quanto riguarda i diritti riconosciuti agli eredi di un socio di s.n.c., come detto, è riconosciuta la liquidazione della quota del socio defunto attraverso una serie di regole dettate dalla legge. In particolare la quota deve corrispondere ad una somma di denaro pari al valore della partecipazione del socio premorto e deve essere quantificata sulla base della situazione patrimoniale esistente al giorno in cui il socio è deceduto nonché liquidata entro sei mesi da questa data.

L’articolo 2289 comma 3 del codice civile, inoltre, tiene conto delle operazioni ancora in corso e prescrive la partecipazione degli eredi agli utili e alle perdite derivanti da simili attività attraverso un incremento o diminuzione della quota ad essi riconosciuta.

Non trova pertanto alcun fondamento giuridico il dovere di subentrare nella società dal momento che le norme indicate sono ispirate da una diversa ragione che riconosce agli eredi ampia libertà e diritti di carattere successorio.(Avv. Giuseppe Bassu)

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