La Nuova Sardegna

Sassari

Polizze e privacy al confine del diritto alla riservatezza

Vorrei sapere se le assicurazioni delle nostre auto sono tenute a rilasciare la documentazione sulla liquidazione del danno al danneggiato? È possibile che vengano sempre sollevate questioni sulla...

31 maggio 2017
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Vorrei sapere se le assicurazioni delle nostre auto sono tenute a rilasciare la documentazione sulla liquidazione del danno al danneggiato? È possibile che vengano sempre sollevate questioni sulla privacy? Come fare allora per far valere le proprie ragioni in contesti processuali o di transazioni?
La tutela dei diritti rappresenta una prerogativa dell’assicurato che deve avere a disposizione la documentazione relativa ad un sinistro necessaria per difendersi nelle opportune sedi. Occorre preliminarmente osservare come l’assicuratore abbia l’obbligo di comportarsi secondo buona fede verso il proprio assicurato sicché eventuali rifiuti o reticenze devono essere valutate anche sotto questo profilo.
Il Codice delle assicurazioni private si inserisce nell’ambito di un attento contemperamento tra le esigenze di indennizzare, nel più breve tempo possibile, il danneggiato e quelle di informare adeguatamente l’assicurato per la responsabilità derivante dalla circolazione stradale. L’art. 146 del D.lgs. 209/2005 attribuisce, tanto ai contraenti quanto ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti di valutazione, constatazione e liquidazione del danno che li riguardano.
Per le assicurazioni si tratta di un vero e proprio obbligo cui non possono sottrarsi adducendo come giustificazione il diritto alla privacy del danneggiato: la riservatezza, infatti, incontra un naturale limite nel diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24.
Lo stesso Codice della privacy permette di superare le esigenze di riservatezza quando la comunicazione dei dati sia necessaria per far valere o difendere un diritto in giudizio.
Anche la Cassazione ha valorizzato il diritto di difesa sostenendo che l’abuso di protezione dei dati personali deve essere arginato. Una protezione eccessiva, infatti, rischia di pregiudicare la tutela delle situazioni e degli interessi effettivamente meritevoli.
Pertanto, fermo restando che il giudice nell’ambito dei suoi poteri istruttori può ordinare l’esibizione della documentazione, chi vede negato l’accesso agli atti può fare reclamo all’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per vedere riconosciuta la propria legittima richiesta.(Avv. Giuseppe BAssu)

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