Un reato punito da due a sei anni
La circonvenzione d’incapaci è un reato previsto dall’art. 643 del codice penale e integrato quando «chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della...
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La circonvenzione d’incapaci è un reato previsto dall’art. 643 del codice penale e integrato quando «chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso». Il codice penale lo inserisce tra i reati contro il patrimonio. Si tratta di un delitto punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro. Nel caso specifico nel processo penale non c’è stata sentenza di condanna o di assoluzione perché il reato si è prescritto.
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