La Nuova Sardegna

Sassari

Pena prevista da 6 mesi a 4 anni

L’articolo 415 bis del codice penale stabilisce che «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata...

1 MINUTI DI LETTURA





L’articolo 415 bis del codice penale stabilisce che «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 (abitazione altrui, luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi ndc), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».

Nel caso specifico l’avvocato Morette ha prodotto anche la sentenza del 12 luglio 2012 della quinta sezione penale della corte di Cassazione che – su una vicenda analoga – aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un investigatore privato condannato in appello e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google

Primo Piano
Il raid

Undici furgoni a fuoco nella notte: attentato contro un’azienda logistica del sud Sardegna – Le indagini

Le nostre iniziative