La Nuova Sardegna

Sassari

Cieco, cardiopatico e impossibilitato a curarsi

Cieco, cardiopatico e impossibilitato a curarsi

Diop è in Italia dal ’91. La questura, nonostante una sentenza del Tar, gli nega il rinnovo del permesso

13 giugno 2020
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SASSARI. Il 3 maggio del 2018 il Tar è stato molto chiaro nella sentenza che ha accolto il ricorso di Galaye Diop, senegalese di 71 anni, arrivato in Italia nel 1991, diventato poi cieco, che si è visto negare dalla questura di Sassari il rinnovo del permesso di soggiorno «senza alcuna convincente spiegazione», hanno puntualizzato i giudici del tribunale amministrativo. E nonostante quel verdetto del Tar gli dia ragione, ancora oggi Diop non ha ottenuto ciò che gli spetta di diritto. Alla sentenza hanno fatto seguito solleciti e diffide ad adempiere da parte dell’avvocato Giuseppe Onorato ma nell’estate 2018 è arrivato per tutta risposta un nuovo preavviso di rigetto da parte della questura. E da allora l’anziano senegalese, cieco, cardiopatico, non può curarsi, non percepisce la pensione di invalidità e non ha documenti.

Diop dal 1991 ha sempre soggiornato regolarmente in Italia in virtù del permesso per cure mediche, più volte rinnovato. «Questo perché – ripercorre la vicenda il Tar – nello stesso anno di ingresso è stato colpito da distacco di retina, patologia per la quale è stato sottoposto a intervento chirurgico e che lo ha però portato progressivamente all’attuale stato di cecità assoluta, tanto da essere stato riconosciuto invalido civile al 100%».

Nei successivi 27 anni ha lavorato saltuariamente. Poi il 25 luglio 2016 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, ma la questura di Sassari – nonostante quattro memorie difensive e la documentazione medica che attestava l’ulteriore patologia “Angina da sforzo ed evidenza di malattia subcritica”, con la necessità di cure specialistiche “di alto livello” – ha respinto la richiesta, «ritenendo che non siano state evidenziate cure mediche in corso – scrivono i giudici – che giustifichino il soggiorno e che, comunque, la condizione del ricorrente gli ha già consentito di rientrare più volte in Senegal nel corso della sua permanenza in Italia». A questo proposito il Tar ha stabilito che «non risponde al vero che l’interessato non sarebbe attualmente sottoposto a cure mediche: la documentazione prodotta nel corso del procedimento, infatti, attesta il fatto che lo stesso è affetto da una seria patologia cardiovascolare che richiede la sottoposizione a “cure specialistiche di alto livello” (così, testualmente, la documentazione medica prodotta). In ogni caso la sua condizione di cieco totale (e, dunque, di invalido civile), legata a una patologia maturata durante il soggiorno in Italia, giustifica ampiamente il rinnovo del titolo di soggiorno, sulla base della normativa vigente e, soprattutto, delle relative pronunce adottate dalla Corte Costituzionale che ciò hanno garantito persino allo straniero “clandestino”». Per il Tar, oltretutto, «l’Autorità di P.S. non ha fornito alcuna convincente spiegazione circa il mutamento del proprio indirizzo a distanza di così tanto tempo, pur non essendo certamente migliorate (semmai peggiorate) le condizioni fisiche dell’interessato». Da qui l’accoglimento del ricorso. (na.co.)

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