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Sassari

Non puntò la pistola al compaesano: assolto

Non puntò la pistola al compaesano: assolto

Sorso, un 49enne era finito a processo con l’accusa di minacce per un rimprovero mentre guidava

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SASSARI. Una notte di luglio di otto anni fa un compaesano lo aveva notato mentre a bordo del suo fuoristrada percorreva via Magenta a Sorso contromano e a tutta velocità.

Affacciatosi alla finestra il residente lo aveva ripreso, invitandolo ad andare piano. Per tutta risposta Giuseppe Piana, 49 anni, era sceso dall’auto e aveva invitato il compaesano a un confronto. «Scendi che ti do due schiaffi» gli avrebbe urlato dalla macchina. Erano volate parole pesanti e a un certo punto, secondo il racconto fatto poco dopo ai carabinieri, l’automobilista avrebbe aperto il cassettino del cruscotto del suo fuoristrada e estratto qualcosa che poteva far pensare a una pistola.

Era stato proprio in quel momento che Roberto Mura, spaventato, aveva chiamato il 112. Sul posto erano intervenuti i militari della stazione del paese, ma dalla perquisizione eseguita pochi istanti dopo non era stata trovata alcuna arma da fuoco. A casa di Piana era stata in realtà rinvenuta la custodia di una pistola semiautomatica marca Browing calibro 8 e cinque proiettili dello stesso calibro.

Ma durante il processo - durato più di se anni - Mura ha raccontato ai giudici del tribunale di Sassari che Piana quella notte di luglio del 2013 lo aveva sì minacciato, non puntandogli un’arma ma dicendogli che lo avrebbe picchiato.

Davanti a questa incongruenza, fatta notare durante il procedimento penale dall’avvocato Marco Manca, difensore di Piana, il giudice non ha potuto far altro che assolvere il 49enne perché il fatto non sussiste. In mancanza del ritrovamento della pistola per la quale l’imputato era finito a processo sono cadute tutte le accuse.

«Quanto invece al fatto concreto emerso nel corso del giudizio («scendi che ti do due schiaffi») - ha scritto il giudice nella sentenza - eventualmente qualificabile come minaccia, si tratta di un fatto diverso ai sensi dell’articolo 516 del codice di procedura penale, per il quale deve ritenersi ugualmente venuta meno la necessaria condizione di procedibilità. Per tale ragione - ha concluso il giudice - non deve disporsi la trasmissione degli atti al pubblico ministero». (l.f.)

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