La Nuova Sardegna

Sassari

Psichiatria, chiesti 2 anni per la Lorettu

Psichiatria, chiesti 2 anni per la Lorettu

L’inchiesta sulla scuola di specializzazione. Il pm: «Posadinu va invece assolto»

01 dicembre 2021
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SASSARI. «Sgombrerò il campo da una questione invadente: non mi interessa minimamente sapere se la dottoressa Coiana meritasse di essere promossa o bocciata. L’ammissione al terzo anno della scuola di specializzazione rappresenta un atto di pura discrezionalità tecnica che in questa sede non è possibile sindacare». È la premessa fatta dal pubblico ministero Angelo Beccu al termine della requisitoria nel processo a carico di Liliana Lorettu (direttrice della scuola di specializzazione in Psichiatria) e Donato Posadinu (direttore del Servizio di Psichiatria, diagnosi e cura dell’ospedale civile) accusati di falso nell’ambito dell’inchiesta partita dopo la denuncia di Jasna Coiana, la specializzanda che lamentò «di aver subìto un illegittimo allontanamento dalla scuola di Psichiatria di Sassari come conseguenza per aver contrastato l’anomalo sistema vigente all’interno della Clinica psichiatrica di San Camillo». Beccu ieri ha chiesto l’assoluzione per entrambi gli imputati (a Posadinu, difeso dall’avvocato Stefano Porcu, veniva contestato solo questo episodio), dall’accusa di aver «attestato falsamente che la Coiana non frequentò la Scuola durante il mese di novembre 2013» e che la stessa non palesò «durante la frequenza per le guardie, un livello di conoscenze cliniche paragonabile a quello degli altri specializzandi». Chiesta l’assoluzione per la Lorettu anche relativamente a un altro falso e, invece, la condanna a due anni per aver «occultato tre attestazioni (rilasciate da altrettanti docenti ndc) in occasione di esami in itinere brillantemente superati dalla Coiana». Documenti che la Lorettu aveva portato nella sua abitazione ma che per la difesa – gli avvocati Marcello Bazzoni e Speranza Benenati – sarebbero state in realtà solo delle “comunicazioni” pervenute a lei in quanto direttrice e che venivano utilizzate per redigere il giudizio finale sui candidati. La prassi non prevedeva che venissero in seguito custodite nella scuola e oltretutto fu lei stessa a consegnarli alla polizia giudiziaria. Per il pm, anche se si dovesse sostenere che quei «pezzi di carta esaurivano la propria funzione dopo il giudizio del direttore della scuola» in ogni caso l’imputata «non poteva a suo piacimento attribuire un valore diverso alle attestazioni a seconda del loro contenuto perché in proposito la giurisprudenza afferma che sono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione probatoria esterna (con riflessi diretti e immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione) ma anche gli atti cosiddetti interni che offrono un contributo di conoscenza o valutazione». Per i difensori mancherebbero la materialità del falso e l’elemento psicologico dell’occultamento, ossia il dolo. Da qui la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste. A gennaio repliche e sentenza. (na.co.)



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