Sassari, malato di miastenia grave ora potrà riavere l’assegno
Nadia Cossu
L’Inps nel 2018 aveva revocato la prestazione a un giardiniere sassarese 35enne. Il giudice ha dato ragione agli avvocati e ha condannato l’ente di previdenza
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SASSARI. È una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella emessa dal giudice del lavoro Monia Adami che – accertando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità nei confronti di un 35enne sassarese affetto da miastenia gravis – ha respinto l’opposizione dell’Inps e ha condannato lo stesso ente al pagamento delle spese legali.
Giovanni, un lavoro da giardiniere, tanti sogni da realizzare, all’improvviso aveva sentito che qualcosa non andava nel suo corpo: le forze iniziavano a mancare, la vista calava drasticamente e si sentiva sempre più affaticato. Gli accertamenti medici gli avevano rivelato una diagnosi difficile da accettare, a maggior ragione alla sua età: miastenia gravis. Una malattia autoimmune che compromette la comunicazione fra i nervi e i muscoli.
Il 35enne rischiava non solo di non poter più controllare il suo corpo e di diventare completamente cieco, ma anche di perdere l’unico mezzo di sostentamento che aveva, ossia l’assegno di invalidità civile. In una condizione di questo tipo infatti – non riuscendo più a garantire un livello adeguato di efficienza nel posto di lavoro – aveva chiesto e ottenuto dall’Inps l’assegno di inabilità civile. Ma a giugno del 2018 ecco l’altra botta. Succede cioè che la commissione medica, accertata una riduzione dell’inabilità civile del 60%, non conferma la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per l’assegno – che fino ad allora gli era stato erogato – e revoca la prestazione. Ed è a quel punto che l’uomo si rivolge agli avvocati Desirée Martinelli e Sabina Useli che si oppongono alla decisione dell’Inps e depositano un ricorso davanti al giudice del lavoro Maria Angioni (alla quale è poi subentrata la Adami).
Il tribunale nomina un consulente tecnico, la dottoressa Annarita Pilia, che al termine della perizia deposita una consulenza medico legale nella quale evidenzia la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’inabilità nella misura del 75%. Gli accertamenti della specialista avevano infatti individuato nel paziente un quadro clinico grave che interessava diverse parti del corpo: «Disfunzione dei muscoli dell’apparato oculare con la diplopia e la ptosi palpebrale, difficoltà nella deglutizione e crisi respiratorie. La valutazione – scriveva la Pilia nella relazione – non può essere inferiore al 75%». Di fronte a queste conclusioni, però, l’Inps si era opposta a sua volta chiedendo che venisse dichiarata l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. Sulla base di argomentazioni di questo tipo: «L’elaborato peritale appare totalmente privo di una esaustiva e dettagliata analisi neurologica che ha impedito la possibilità di effettuare una valutazione corretta della percentuale da attribuire». E, ancora, sostenendo che non fossero presenti «valutazioni di carattere pneumologico per poter asserire l’esistenza di crisi respiratorie». Chiedeva inoltre, l’Inps, che venisse disposto “il rinnovo delle operazioni peritali”. Si è quindi instaurato il giudizio di merito davanti al giudice Adami che due giorni fa ha dato ragione alle avvocatesse Useli e Martinelli secondo le quali «contrariamente a quanto affermato dall’Inps la relazione del consulente tecnico era stata pienamente esaustiva e si era basata totalmente sulla documentazione sanitaria agli atti. La stessa che ha consentito di riconoscere al paziente una percentuale di inabilità pari al 75%, calcolata tenendo conto di quanto appurato dai medici dell’ospedale presso cui il 35enne era in cura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Giovanni, un lavoro da giardiniere, tanti sogni da realizzare, all’improvviso aveva sentito che qualcosa non andava nel suo corpo: le forze iniziavano a mancare, la vista calava drasticamente e si sentiva sempre più affaticato. Gli accertamenti medici gli avevano rivelato una diagnosi difficile da accettare, a maggior ragione alla sua età: miastenia gravis. Una malattia autoimmune che compromette la comunicazione fra i nervi e i muscoli.
Il 35enne rischiava non solo di non poter più controllare il suo corpo e di diventare completamente cieco, ma anche di perdere l’unico mezzo di sostentamento che aveva, ossia l’assegno di invalidità civile. In una condizione di questo tipo infatti – non riuscendo più a garantire un livello adeguato di efficienza nel posto di lavoro – aveva chiesto e ottenuto dall’Inps l’assegno di inabilità civile. Ma a giugno del 2018 ecco l’altra botta. Succede cioè che la commissione medica, accertata una riduzione dell’inabilità civile del 60%, non conferma la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per l’assegno – che fino ad allora gli era stato erogato – e revoca la prestazione. Ed è a quel punto che l’uomo si rivolge agli avvocati Desirée Martinelli e Sabina Useli che si oppongono alla decisione dell’Inps e depositano un ricorso davanti al giudice del lavoro Maria Angioni (alla quale è poi subentrata la Adami).
Il tribunale nomina un consulente tecnico, la dottoressa Annarita Pilia, che al termine della perizia deposita una consulenza medico legale nella quale evidenzia la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’inabilità nella misura del 75%. Gli accertamenti della specialista avevano infatti individuato nel paziente un quadro clinico grave che interessava diverse parti del corpo: «Disfunzione dei muscoli dell’apparato oculare con la diplopia e la ptosi palpebrale, difficoltà nella deglutizione e crisi respiratorie. La valutazione – scriveva la Pilia nella relazione – non può essere inferiore al 75%». Di fronte a queste conclusioni, però, l’Inps si era opposta a sua volta chiedendo che venisse dichiarata l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. Sulla base di argomentazioni di questo tipo: «L’elaborato peritale appare totalmente privo di una esaustiva e dettagliata analisi neurologica che ha impedito la possibilità di effettuare una valutazione corretta della percentuale da attribuire». E, ancora, sostenendo che non fossero presenti «valutazioni di carattere pneumologico per poter asserire l’esistenza di crisi respiratorie». Chiedeva inoltre, l’Inps, che venisse disposto “il rinnovo delle operazioni peritali”. Si è quindi instaurato il giudizio di merito davanti al giudice Adami che due giorni fa ha dato ragione alle avvocatesse Useli e Martinelli secondo le quali «contrariamente a quanto affermato dall’Inps la relazione del consulente tecnico era stata pienamente esaustiva e si era basata totalmente sulla documentazione sanitaria agli atti. La stessa che ha consentito di riconoscere al paziente una percentuale di inabilità pari al 75%, calcolata tenendo conto di quanto appurato dai medici dell’ospedale presso cui il 35enne era in cura».
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