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Il Comune condannato a risarcire un dirigente

Il Comune condannato a risarcire un dirigente

OLLOLAI. La Corte di cassazione ha condannato definitivamente, con rigetto del ricorso, l’ex sindaco di Ollolai, Efisio Arbau ritenedo “illegittima per incompetenza assoluta del sindaco la revoca...

10 agosto 2013
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OLLOLAI. La Corte di cassazione ha condannato definitivamente, con rigetto del ricorso, l’ex sindaco di Ollolai, Efisio Arbau ritenedo “illegittima per incompetenza assoluta del sindaco la revoca degli incarichi ai dirigenti comunali”, in particolare al responsabile del servizio finanziario Rinaldo Daga. Una storia iniziata nel 2005, con l’avvento della nuova amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Arbau, e proseguita in questi anni nelle aule della sezione Lavoro del tribunale di Nuoro, quindi in corte d’Appello e nella Corte suprema di Cassazione a Roma. «La sentenza del 5 luglio 2013, n.16838 – spiega lo stesso Daga – ha posto definitivamente fine all’azione dell’ex sindaco Arbau del comune di Ollolai che con un provvedimento “ad personam” nel maggio del 2005, in violazione delle norme del T.U. degli Enti locali e delle disposizioni contrattuali, aveva privato il responsabile del servizio finanziario, della posizione organizzativa prevista nel contratto di categoria. I motivi del ricorso presentati dall’amministrazione comunale sono stati dichiarati dalla Corte Suprema «infondati» con conseguente condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio e alla corresponsione di tutte le indennità dovute per contratto a Daga. Secondo l’art.53, comma 23, della legge 388 del 2000, e l'art.107 del T.U. Enti Locali, come puntualizzato dalla Cassazione, solo in casi molto particolari prevede di attribuire all'organo politico la responsabilità degli uffici e servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Nel caso specifico di Ollolai i magistrati della Corte non hanno riscontrato la presenza di alcun presupposto normativo ed affermano pertanto che «appare chiaro che sia la lettera che la ratio di tale norma, che prevede la possibilità di un’eccezione al generale modello organizzativo degli enti locali con la distinzione fra competenze gestionali e politiche, imponga un motivato regolamento organizzativo». Il parole semplici il sindaco non poteva “autonominandosi” privare delle competenze direzionali Rinaldo Daga».

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