La Nuova Sardegna

Nuoro

«Dubbi, testimoni da riascoltare»

di Kety Sanna
«Dubbi, testimoni da riascoltare»

Le motivazioni della Cassazione che rigetta la sentenza di secondo grado all’ergastolo per Dessena

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NUORO. Il processo di secondo grado per il duplice omicidio dei fidanzati di Irgoli, Mario Mulas e Sara Cherchi, avvenuto il 3 settembre del 2008, verrà fissato a breve. Intanto la Cassazione che il 10 gennaio scorso, mettendo in discussione l’intero quadro probatorio su cui per anni si è retto il processo a carico di Andrea Dessena, unico imputato condannato al carcere a vita, ha annullato con rinvio la sentenza per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Cagliari, ha depositato le motivazioni. Così, messaggi, intercettazioni e testimonianze, tutti indizi che per i giudici di primo e secondo grado avevano provato con certezza la responsabilità dell’imputato, per la Suprema corte non hanno stessa valenza probatoria. Alla sentenza di condanna di secondo grado, avevano proposto impugnazione sia il procuratore generale della Repubblica di Sassari sia l’imputato, per tramite del suo difensore. «In particolare – si legge nelle 19 pagine delle motivazioni – nel ricorso proposto dal Pg e dalla difesa, richiamati alcuni pertinenti arresti giurisprudenziali in merito al giudizio “dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”, si enumerano una serie di circostanze idonee a sollevare dei non irragionevoli dubbi sull’effettiva compartecipazione del Dessena al duplice delitto, quali: la mancata sottoposizione dell’imputato all’accertamento tecnico dello stub; il mancato ritrovamento delle armi utilizzate per eseguire gli omicidi; Il mancato approfondimento investigativo finalizzato alla ricerca di ulteriori specifiche causali, in relazione agli accertati contatti intrattenuti dal Mario Mulas con la “criminalità ogliastrina” ed all’indagine su di un traffico di droga che aveva coinvolto Serra Pierpaolo, vittima a sua volta di un agguato; il mancato collegamento investigativo tra i due fatti di sangue; la riferita coincidenza spazio-temporale (a un mese di distanza l’uno dall’altro). Elementi – si legge ancora – che si riflettono negativamente sulla tenuta, sul piano logico, dell’impianto motivazionale della Corte territoriale. Le censure formulate con i ricorsi proposti dal difensore del Dessena e dal Pg – scrive la Cassazione – investono, soprattutto, la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, in quanto mirano a contestare la correttezza dell’applicazione di valutazione degli elementi probatori, stabiliti dall’art. 192 cod. proc. pen., e la congruenza logica dell’interpretazione dei fatti attribuiti al Dessena, nonché la completezza della ricostruzione della vicenda nel corso della quale furono consumati l’omicidio di Mario Mulas e Sara Cherchi, attribuiti all’imputato. Le censure sono fondate e meritano accoglimento – scrive la Corte – per le seguenti ragioni: nella giurisprudenza di questa Corte, il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture. Gli indizi – continua – oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di secondo grado risulta aver confermato la decisione di primo grado di condanna di Dessena senza procedere ad una rigorosa analisi critica dei concorrenti elementi indiziari, al fine di porre in evidenza gli indispensabili connotati della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi. In particolare i giudici di appello sono incorsi in un grave errore di tipo metodologico, in quanto hanno proceduto ad una analisi degli indizi muovendo dalla preliminare constatazione di una “imponente causale” a carico dell’imputato. Al riguardo – scrive la Corte – deve rilevarsi che l’assenza di un’approfondita valutazione da parte dei giudici di appello di ulteriore e specifica causale dell’azione delittuosa, pure segnata dalla difesa, e per la presenza delle rilevate discrasie, impone invece una nuova disanima degli elementi indizianti, che ne escluda la valutabilità in senso alternativo eo difforme». Per la Cassazione, analoghe considerazioni valgono in merito all’opportunità di sentire Denis Derosas, all’epoca dei fatti amico dell’imputato e Salvatore Piredda che avrebbero riferito che il duplice delitto era sicuramente attribuibile a Dessena.

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