Campo sportivo, i giudici bocciano ancora Orgosolo
Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato dà ragione alla società cooperativa edile Al centro della vicenda la questione del rifacimento del manto erboso
NUORO. “L’appello è infondato e non può essere accolto”: dopo la pronuncia del Tar arrivata alcuni mesi fa, anche il Consiglio di Stato, dà ragione alla società cooperativa Edile Orgosolo nella battaglia giudiziaria che la vede contrapposta al Comune di Orgosolo sulla questione dell’appalto per rifare il manto erboso del campo sportivo. La pronuncia di secondo grado è arrivata proprio in questi giorni, conferma su tutta la linea la sentenza di primo grado, e mette un nuovo tassello alla vicenda che nei mesi passati aveva infiammato e non poco il dibattito politico a Orgosolo, dopo che era emersa l’indagine seguita con attenzione, fin dai primi istanti, dagli agenti del commissariato del paese coordinati dal commissario Giampiero Putzu. In primo grado, i giudici avevano dato ragione alla società cooperativa che aveva chiesto l’annullamento del bando di gara per riqualificare gli impianti sportivi di Santa Caterina. Il Comune di Orgosolo, infatti, aveva annullato in autotutela la prima gara d’appalto, svolta con la formula della “procedura negoziata”, senza una precedente pubblicazione del bando, e poi aveva bandito una seconda gara. Ma anche questa gara, secondo il Tar, aveva qualcosa che non andava, perché, come ricorda la sentenza del Consiglio di Stato, «l’oggetto della nuova procedura risultava meno ampio del precedente, perché l’amministrazione comunale aveva acquistato senza alcuna gara il manto erboso necessario alla riqualificazione del manto sportivo». «Dall’annullamento del bando di gara – spiega il Consiglio di Stato – il giudice di prime cure faceva discendere la caducazione di tutti gli altri atti di gara». Contro questa sentenza, tuttavia, il Comune di Orgosolo aveva presentato appello al Consiglio di Stato. E lo aveva fatto perché, come ricordano i giudici di secondo grado, sosteneva «l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto, in ragione dello svolgimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, successivamente oggetto del cennato provvedimento di autotutela, acquisiva la proprietà di alcuni materiali, tra i quali il manto erboso, che riteneva legittimamente di espungere dall’oggetto del bando di gara in omaggio al principio di di economicità e di efficacia». Il Comune di Orgosolo aveva anche ribadito che la sua scelta sarebbe stata conforme anche ai vincoli del patto di stabilità interno. Di tutt’altro parere la società cooperativa Edile Orgosolo, che aveva ribadito la correttezza della pronuncia di primo grado, «evidenziando che l’acquisto del manto erboso oggetto dell’aggiudicazione annullata dalla stessa amministrazione, sarebbe avvenuta senza alcun contratto e il passaggio di denaro sarebbe avvenuto prima della pubblicazione della determina di aggiudicazione».
Ma il Consiglio di Stato, proprio in queste ore, si è pronunciato a favore della società cooperativa Edile Orgosolo, assistita dagli avvocati Paolo Tuffu e Raffaele Soddu. L’appello proposto dal Comune, dice infatti, «è infondato e non può essere accolto». «L’amministrazione comunale – ha agito in modo contraddittorio nell’espungere dal successivo bando un bene necessario alla realizzazione dei lavori di riqualificazione, che si trovava a detenere sine titulo. Infatti, invece di procedere alla richiesta di restituzione di quanto pagato alla Mondo spa, procedeva in modo totalmente contraddittorio ad adottare atti fondati su un presupposto inesistente, ossia quello di disporre del manto erboso in questione».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google