Il Tar: no a fondi pubblici per la sala di slot machine
La società Jocos aveva ricorso contro la Regione per un finanziamento negato Ma per i giudici le agevolazioni europee escludono le macchinette mangiasoldi
NUORO. Non è legittimo utilizzare fondi europei agevolati per finanziare il gioco d’azzardo, anche se l’attività che si vuole avviare ha in modo preminente un’altra finalità commerciale. L’Unione europea non finanzia le slot machine, sottolinea il Tar in una recente sentenza che riguarda un caso avvenuto a Nuoro che contrapponeva i titolari di uno “snackbar sala slot” e la Regione Sardegna, chiamata ad assegnare le risorse comunitarie.
Al tribunale amministrativo regionale si è rivolta lo scorso anno la società Jocos srl, con sede in via Togliatti, specializzata in vendita e noleggio di slot machine e videogiochi. I titolari chiedevano l’annullamento della revoca di un finanziamento di 50mila euro da parte dell’assessorato regionale al Lavoro. Quest’ultimo, durante l’esame approfondito della pratica già approvata dalla finanziaria regionale Sfirs, aveva rilevato «l’inosservanza del divieto di installazione di dispositivi finalizzati all’esercizio delle attività ricadenti nel codice Ateco Sezione R , divisione 92», in pratica la presenza di slot machine all’interno del locale. La società nuorese aveva presentato domanda di finanziamento nel 2015, chiedendo di poter accedere ai fondi europei 2007-2013 per aprire un bar in un centro commerciale, come poi è effettivamente avvenuto. «Nella domanda – è scritto nella sentenza del Tar – si specificava che era stata intrapresa nuova attività commerciale al fine di diversificare l’attività sino ad allora svolta che consisteva nel “noleggio di apparecchi senza operatore”». La nuova attività riguardava l’apertura di un bar-caffetteria (il Jcaffè), ma in realtà anche qui erano e sono presenti “apparecchi senza operatore”, ovvero una piccola sala giochi con alcune slot machine. Nella richiesta di finanziamento i titolari della società lo avevano indicato, sostenendo pero – come hanno poi ribadito in fase di ricorso – che si trattava di un’attività separata dalla caffetteria e che i fondi agevolati sarebbero stati utilizzati unicamente per allestire il bar. Tesi contestata dalla Regione che, revocando il finanziamento, «evidenziava una gestione sostanzialmente unitaria delle due diverse attività» e ribadiva «il divieto di installazione di dispositivi di gioco» in base alla «specifica clausola escludente inserita nelle condizioni di finanziamento», come indicato dall’Unione Europea. Sulla base di queste e altre considerazioni, dunque, la Regione non procedeva alla stipula del contratto in base al quale la Jocos srl avrebbe ottenuto i 50mila euro che le erano stati assegnati nella fase preliminare del bando.
Tesi che sono state pienamente accolte dai giudici del tribunale amministrativo, i quali nella sentenza evidenziano che «il finanziamento concesso (ma non ancora elargito), era finalizzato a sostenere attività riservate esclusivamente a piccole e medie imprese (come indicato dall’articolo1 delle direttive sub “soggetti beneficiari”), escluse però le attività riguardanti “lotterie,scommesse, case da gioco”, prive di caratterizzazioni rilevanti nel panorama delle concessioni di risorse pubbliche». Né è stato dato peso alla tesi della società secondo cui la contabilità della caffetteria e della sala giochi erano separate e autonome. Secondo il Tar, «l’attività, valutata nel suo complesso, non poteva rientrare nelle imprese commerciali incentivate». Anche perché si sarebbe trattato di agevolare con fondi pubblici «giochi che sono causa di dipendenza per alcune fasce della popolazione».
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