La certificazione del lavoro domestico
NUORO. I Consulenti del lavoro della provincia di Nuoro hanno inteso chiarire la situazione relativa al tema “Certificazioni per lavoro domestico e gestione delle spese sostenute”. Il datore di...
NUORO. I Consulenti del lavoro della provincia di Nuoro hanno inteso chiarire la situazione relativa al tema “Certificazioni per lavoro domestico e gestione delle spese sostenute”. Il datore di lavoro domestico – si legge in una nota – ha l’obbligo di rilasciare (entro il 31 marzo) al lavoratore una dichiarazione in carta libera relativa alle retribuzioni erogate durante l’anno precedente, pur non essendo sostituto d’imposta in quanto non tenuto ad applicare le ritenute ai fini fiscali. Tale dichiarazione la predispone il consulente del lavoro, che gestisce per conto dei datori di lavoro domestico tutti gli adempimenti relativi al particolare rapporto, comprese certificazioni, deduzioni e detrazioni. Una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare) – si legge ancora nella nota – può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi previdenziali e assistenziali pagati all’Inps (non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di dichiarazione.
I contributi diventano oneri deducibili, riducendo il reddito imponibile fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. I soggetti non autosufficienti che sostengono spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni della vita quotidiana, nonché i soggetti che devono far fronte a tali spese per l'assistenza di un familiare, invece, possono contare anche su agevolazioni per gli oneri sostenuti.
Ma non è indispensabile che i familiari siano considerati a carico del soggetto che sostiene la spesa o conviventi. Per mancanza di autosufficienza (certificata dal medico) deve intendersi l'incapacità a svolgere i quotidiani atti quali vestirsi, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, curare l’igiene personale, deambulare. Anche la presenza di una sola di tali condizioni o la necessità di sorveglianza continuata, fa rientrare fra i casi di non autosufficienza. Il compenso erogato – conclude la nota – a soggetti che prestano la propria opera a favore di persone non autosufficienti (non per gli addetti ai servizi domestici) è detraibile (se il reddito complessivo annuo di chi sostiene l'onere non supera i 40.000 euro) nella misura del 19%, fino ad un importo di 2.100 euro per cui la detrazione massima consentita sarà di 399 euro a copertura delle spese sostenute per l’assistenza o per quelle di un familiare non autosufficiente. Le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro (www.consulentidellavoro.it). (p.rud.)
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