Contratto: nonnina vince contro l’Enel
di Giusy Ferreli
Lanusei, il giudice dà ragione a una pensionata: «Non avevo mai chiesto quel contratto di fornitura»
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LANUSEI. Quel contratto per una fornitura elettrica non lo aveva mai richiesto, anzi aveva cercato inutilmente di contrastare l'operatrice del call center che insisteva per strapparle l’assenso. In più aveva esercitato il diritto di recesso nei tempi previsti dalla norma. Inutilmente, perché la Enel Energia spa non ne aveva tenuto conto e nonostante la disdetta aveva chiesto il pagamento di una fattura. Ma un'agguerrita pensionata di Tortolì non si è persa d'animo. Antonina Moi ha affidato ad un legale la tutela dei suoi diritti. Risultato? Il giudice di pace di Lanusei non solo ha esentato la donna dal pagamento dei 200 euro e rotti richiesti da Enel ma ha anche condannato il colosso dell'energia ad un risarcimento di 500 euro “per il disagio sofferto a causa della condotta scorretta” e al pagamento delle spese legali .
La storia risale a più di quattro anni fa quando, nel 2012, la pensionata incappa in una operatrice che le offre di cambiare gestore con la proposta di una tariffa a suo dire più conveniente. Ma la donna tentenna e chiede chiarimenti senza ottenere risposta. Tutto finisce agli atti della causa che inizia il 2013 e si conclude qualche mese fa con la sentenza della dottoressa Anna Rita Casu che dà ragione alla signora Moi. E sancisce la vittoria di Davide contro Golia. E non solo perché l’avvocato Cerina che ha tutelato la pensionata ha lo stesso nome del re biblico che atterrò il gigante filisteo, ma anche perché questa causa ha visto contrapposti da un lato una donna anziana dall'altra una società per azioni con studio legale a Roma.
Il giudice di pace di Lanusei però non ha avuto dubbi e anche grazie all'acquisizione della registrazione intercorsa tra le due donne ha stabilito che la società si è comportata scorrettamente. Non solo Enel ha trasferito il contratto dopo la disdetta ma ha preteso la liquidazione della bolletta in contrasto con l'articolo 57 del Codice del consumo che vieta espressamente il pagamento per forniture non richieste.
«Il principio affermato nella sentenza – sottolinea l'avvocato Cerina – è importante se si considera l'incidenza di questi fatti. Di contro le sanzioni solo simboliche non paiono in grado di contrastare un fenomeno che in ragione del cospicuo numero di contratti può portare profitti illeciti. I giudici dovrebbero prestare adeguata attenzione a questi epsiodi tutt'altro che sporadici in cui operatori in regime di monopolio, o quasi, pongono in essere dei veri e propri abusi».
La storia risale a più di quattro anni fa quando, nel 2012, la pensionata incappa in una operatrice che le offre di cambiare gestore con la proposta di una tariffa a suo dire più conveniente. Ma la donna tentenna e chiede chiarimenti senza ottenere risposta. Tutto finisce agli atti della causa che inizia il 2013 e si conclude qualche mese fa con la sentenza della dottoressa Anna Rita Casu che dà ragione alla signora Moi. E sancisce la vittoria di Davide contro Golia. E non solo perché l’avvocato Cerina che ha tutelato la pensionata ha lo stesso nome del re biblico che atterrò il gigante filisteo, ma anche perché questa causa ha visto contrapposti da un lato una donna anziana dall'altra una società per azioni con studio legale a Roma.
Il giudice di pace di Lanusei però non ha avuto dubbi e anche grazie all'acquisizione della registrazione intercorsa tra le due donne ha stabilito che la società si è comportata scorrettamente. Non solo Enel ha trasferito il contratto dopo la disdetta ma ha preteso la liquidazione della bolletta in contrasto con l'articolo 57 del Codice del consumo che vieta espressamente il pagamento per forniture non richieste.
«Il principio affermato nella sentenza – sottolinea l'avvocato Cerina – è importante se si considera l'incidenza di questi fatti. Di contro le sanzioni solo simboliche non paiono in grado di contrastare un fenomeno che in ragione del cospicuo numero di contratti può portare profitti illeciti. I giudici dovrebbero prestare adeguata attenzione a questi epsiodi tutt'altro che sporadici in cui operatori in regime di monopolio, o quasi, pongono in essere dei veri e propri abusi».
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