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SAN TEODORO 

Il gestore Abbanoa perde la causa contro un utente

Il gestore Abbanoa perde la causa contro un utente

SDAN TEODORO. Nuova puntata nella saga infinita che vede contrapposti il gestore della rete idrica Abbanoa e gli utenti isolani. A Nuoro nei giorni scorsi, si è scritto un altro capitolo con il...

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SDAN TEODORO. Nuova puntata nella saga infinita che vede contrapposti il gestore della rete idrica Abbanoa e gli utenti isolani. A Nuoro nei giorni scorsi, si è scritto un altro capitolo con il giudice di pace Salvatore Fois, che ha accolto il ricorso proposto da un utente di San Teodoro. A Fabiano Bacciu, giornalaio della storica edicola della piazza principale del paese gallurese Abbanoa chiedeva quasi 5mila euro ma l’uomo, assistito e difeso dall’avvocato Salvatore Bazzu del foro di Tempio Pausania per ora, è riuscito ad evitare l’esborso. Il giudice ha anche condannato la società Abbanoa a pagare le spese processuali e gli oneri per l’introduzione della causa, oltre a revocare in toto l’ordinanza ingiunzione. «I fatti ripetono una triste storia che vede la notifica improvvisa dopo anni di pagamenti regolari di un’ordinanza di diverse migliaia di euro, sfornita – spiega il legale dell’uomo – di ogni fondamento per la sua pretesa, ovvero consumi solo presuntivi e non effettivi, tariffe per acqua potabile quando da anni i sindaci di mezza Sardegna vietano l’uso anche per soli fini igienici, conguagli riferiti ad anni oramai caduti in prescrizione». Ciò che emerge però dalla sentenza depositata ieri, sono i principi enunciati dal giudice, ovvero l’accoglimento totale del ricorso promosso dall’utente, e non una sentenza salomonica che lascia spesso il cittadino con un pugno di mosche in mano. «La società Abbanoa deve procedere a letture del contatore con una frequenza non inferiore a due per anno, e ciò a dispetto di una procedura autoproclamata dalla società di consumi presuntivi ovvero all’obbligo imposto all’utente dell’auto lettura. Non si può gravare quindi l’utente di obblighi che competono a lei stessa – spiega l’avvocato – e Abbanoa non può nemmeno procedere alle richieste di somme a forfait, poiché dice il giudice: “opinare il contrario significherebbe ledere in maniera grave i diritti dell’utente e l’onere della prova deve gravare sulla società erogatrice”». Soddisfatto l’edicolante, che tramite il suo difensore notificherà alla società Abbanoa la richiesta di pagamento delle spese processuali a cui è stata condannata, oltre alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. (s.s.)



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