SAN TEODORO
Il gestore Abbanoa perde la causa contro un utente
SDAN TEODORO. Nuova puntata nella saga infinita che vede contrapposti il gestore della rete idrica Abbanoa e gli utenti isolani. A Nuoro nei giorni scorsi, si è scritto un altro capitolo con il...
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SDAN TEODORO. Nuova puntata nella saga infinita che vede contrapposti il gestore della rete idrica Abbanoa e gli utenti isolani. A Nuoro nei giorni scorsi, si è scritto un altro capitolo con il giudice di pace Salvatore Fois, che ha accolto il ricorso proposto da un utente di San Teodoro. A Fabiano Bacciu, giornalaio della storica edicola della piazza principale del paese gallurese Abbanoa chiedeva quasi 5mila euro ma l’uomo, assistito e difeso dall’avvocato Salvatore Bazzu del foro di Tempio Pausania per ora, è riuscito ad evitare l’esborso. Il giudice ha anche condannato la società Abbanoa a pagare le spese processuali e gli oneri per l’introduzione della causa, oltre a revocare in toto l’ordinanza ingiunzione. «I fatti ripetono una triste storia che vede la notifica improvvisa dopo anni di pagamenti regolari di un’ordinanza di diverse migliaia di euro, sfornita – spiega il legale dell’uomo – di ogni fondamento per la sua pretesa, ovvero consumi solo presuntivi e non effettivi, tariffe per acqua potabile quando da anni i sindaci di mezza Sardegna vietano l’uso anche per soli fini igienici, conguagli riferiti ad anni oramai caduti in prescrizione». Ciò che emerge però dalla sentenza depositata ieri, sono i principi enunciati dal giudice, ovvero l’accoglimento totale del ricorso promosso dall’utente, e non una sentenza salomonica che lascia spesso il cittadino con un pugno di mosche in mano. «La società Abbanoa deve procedere a letture del contatore con una frequenza non inferiore a due per anno, e ciò a dispetto di una procedura autoproclamata dalla società di consumi presuntivi ovvero all’obbligo imposto all’utente dell’auto lettura. Non si può gravare quindi l’utente di obblighi che competono a lei stessa – spiega l’avvocato – e Abbanoa non può nemmeno procedere alle richieste di somme a forfait, poiché dice il giudice: “opinare il contrario significherebbe ledere in maniera grave i diritti dell’utente e l’onere della prova deve gravare sulla società erogatrice”». Soddisfatto l’edicolante, che tramite il suo difensore notificherà alla società Abbanoa la richiesta di pagamento delle spese processuali a cui è stata condannata, oltre alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. (s.s.)
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