La Nuova Sardegna

Nuoro

Docenti precari e diritti vittoria in Cassazione

di Valeria Gianoglio
Docenti precari e diritti vittoria in Cassazione

I giudici della Suprema Corte riconoscono l’anzianità di servizio ai fini giuridici È il primo caso in Italia. «Non si può discriminare tra chi è di ruolo e chi non lo è»

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NUORO. Dieci anni tra cause e tribunali, una grande dose di tenacia condita da altrettanta speranza nella giustizia, ma alla fine, la pazienza di una insegnante barbaricina e il lavoro certosino del suo avvocato, Claudio Solinas, sono stati premiati. Tanto da meritare il pieno accoglimento del loro ricorso da parte della Corte di cassazione, una sentenza che apre la strada a tanti altri docenti precari o ex precari in Italia, e la citazione, come primo caso in tutto lo Stivale, nella prestigiosa rivista De Jure.

La Suprema corte, infatti, proprio nelle ultime settimane, per la prima volta in tutta la nazione ha riconosciuto ai fini giuridici e dunque anche pensionistici, tutti gli anni di precariato che l’insegnante nuorese aveva fatto nella sua lunga carriera tra i banchi di scuola. Venticinque anni che altrimenti, senza presentare ricorso e senza spuntarla all’ultimo grado di giudizio, sarebbero in sostanza andati perduti. E con essi sarebbero andati perduti sia i dovuti aumenti di stipendio, sia la possibilità di andare in pensione calcolando anche quegli anni, e la possibilità, ad esempio, di non essere scavalcati da qualche altro collega più giovane nel mantenimento della cattedra.

Sarebbe tutto andato perduto, dunque, se non fosse che qualche anno fa, l’insegnante in questione, entrata in ruolo il primo settembre del 2007 dopo 25 anni da precaria, non avesse deciso di rivolgersi a un avvocato nuorese, Claudio Solinas, per far valere i suoi diritti e per farsi riconoscere un peso giuridico e in termini di progressione stipendiale a tutti gli anni che aveva trascorso come docente non di ruolo. La sua vicenda, tra alterne fortune, è arrivata poi al vaglio della Cassazione e qui ha trovato un accoglimento pieno e motivato. Visto e considerato che si trattava della prima pronuncia in Italia su una materia del genere (ovvero il riconoscimento dell’anzianità di servizio, in termini giuridici, degli anni di precariato), la stessa Suprema corte, tuttavia, nello scorso mese di maggio aveva in sostanza alzato le mani e rinviato tutto a un’altra data e a una udienza pubblica. Perché così prevedono le norme per i casi che costituiscono un precedente giuridico assoluto. «Non si rinvengono precedenti arresti (ovvero sentenze, ndr) in ordine alla domanda avente a oggetto la ricostruzione integrale della carriera in termini giuridici sin dalla prima assunzione a termine ulteriore rispetto a quanto riconosciuto ai sensi dell’articolo 485 del decreto legislativo 16/04/1994 297, proposta dal dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato e poi immesso in ruolo che assuma la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro» ha scritto infatti la sesta sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza interlocutoria sul ricorso presentato dall’avvocato Solinas contro il ministero dell’Istruzione.

La sesta sezione aveva dunque rinviato la sua decisione a una udienza pubblica che si è tenuta lo scorso 15 ottobre. E in quella data, lo stesso procuratore generale, condividendo in pieno gli argomenti del ricorso presentato dall’avvocato Solinas, aveva chiesto l’accoglimento della causa. E i giudici della quarta sezione, alla fine, hanno accolto il ricorso. La Cassazione, infatti, ha stabilito, come primo caso assoluto in Italia, che la docente ha diritto alla progressione stipendiale, proprio come se fosse stata immessa in ruolo da subito, e al riconoscimento giuridico degli anni di precariato. La Suprema corte ha ribadito un principio cardine: ha stabilito che debba essere disapplicato un articolo – il 485 – del testo unico sulla scuola che prevede, in sostanza, il non pieno riconoscimento del servizio-pre ruolo degli insegnanti. La Cassazione ha invece stabilito che questo articolo cozza con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato a una direttiva comunitaria: il principio di non discriminazione tra docenti precari e docenti di ruolo.

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