La Nuova Sardegna

Nuoro

IL CASO MAGOMADAS 

Fanghi, doccia gelata sul Comune: non si può opporre al trattamento

di Giulia Serra
Fanghi, doccia gelata sul Comune: non si può opporre al trattamento

MAGOMADAS. «L’opposizione proposta dal Comune è inammissibile»: così scrive il capo del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri valutando l’azione intentata dal comune di Magomadas...

27 maggio 2020
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MAGOMADAS. «L’opposizione proposta dal Comune è inammissibile»: così scrive il capo del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri valutando l’azione intentata dal comune di Magomadas per contestare il risultato della conferenza di servizi della Provincia oristanese che ha confermato l’autorizzazione rilasciata all’impianto della Geco, la società che tratta fanghi di depurazione a due passi dal paese della Planargia. È una doccia gelata quella che arriva dall’organo statale chiamato a dirimere un contenzioso che, al netto degli aspetti meramente tecnici, riguarda la tutela del territorio, della salubrità ambientale e della vivibilità urbana del piccolo borgo che si affaccia sul mare e che, dall’estate scorsa, è costretto a fare i conti con l’impatto delle attività di movimentazione e trattamento dei fanghi fognari provenienti dalla Puglia. Il rigetto dell’istanza presentata dal comune guidato dal sindaco Emanuele Cauli è sostenuto da due motivazioni. La prima riguarda il tipo di procedimento impugnato: la conferenza di servizi indetta della Provincia di Oristano, che ha di fatto confermato la precedente autorizzazione allo svolgimento della attività della Geco, era “istruttoria”, e quindi inquadrata come una procedura facoltativa che arricchisce l’iter del procedimento, e non decisoria. L’articolo di legge che consente alle amministrazioni dissenzienti di presentare opposizione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che ad essere impugnate possano essere solo le conferenze conclusive decisorie. Il dipartimento ministeriale va però oltre e, richiamando integralmente il parere espresso dal Consiglio di Stato nel settembre del 2019, scrive esplicitamente che i Comuni, ossia gli enti che governano i territori sotto l’impulso decisivo dei cittadini, «non rientrano nel novero di quelle amministrazioni preposte alla tutela dei cosiddetti interessi qualificati, fra i quali, per quanto concerne la presente fattispecie, la tutela della salute e della pubblica incolumità». In sostanza, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato e fatto proprio dalla Presidenza del Consiglio, a potersi appellare all’articolo 14 quinquies della legge n.241 del 1990, sono solo quelle amministrazioni «alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta o ordinaria, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso a tutela dei cosiddetti interessi sensibili». Significa, più semplicemente, che i Comuni non sono legittimati a presentare opposizione in quanto, per la normativa di competenza amministrativa, non sono preposti alla tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità dei cittadini.

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