La Nuova Sardegna

Nuoro

Disabile può tornare all’università

di Kety Sanna
Disabile può tornare all’università

Ragazza down vince il primo round: il Tar sospende il decreto di nullità di iscrizione a Sassari

11 gennaio 2021
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NUORO. Per due anni ha frequentare regolarmente l’Università, superando cinque esami che le hanno permesso di accumulare crediti e continuare a proiettarsi verso il futuro con un solo obiettivo: conseguire la laurea in Scienze forestali. Poi quell’intoppo improvviso che l’ha portata a rinunciare al suo sogno, quando l’allora rettore dell’Università di Sassari ha dichiarato nulla la sua immatricolazione, ritenendo il titolo conseguito alle Superiori, inidoneo al proseguimento degli studi universitari. M.P., 24 anni, nata con sindrome di down, non aveva conseguito un diploma, bensì un attestato di formazione col quale non avrebbe potuto accedere all’Università. Ma quel decreto di nullità emesso dal rettore Massimo Carpinelli, un mese fa è stato sospeso dai giudici del Tar che accogliendo il ricorso della studentessa, hanno fissato una nuova udienza per la trattazione in merito dell’istanza, permettendole, nel frattempo, di proseguire gli studi. Un pronunciamento storico che apre una breccia per gran parte dei ragazzi disabili, finora tagliati fuori dalla formazione universitaria in nome di un titolo di studio di scuola superiore ritenuto non idoneo. Una vittoria per M.P. che fino al pronunciamento del Tribunale amministrativo potrà continuare a rincorrere il suo sogno.

La storia. La 24enne di un centro del Nuorese, dopo aver frequentato il Liceo delle Scienze Umane si era iscritta all’Università e dopo l’immatricolazione aveva iniziato a frequentare le lezioni e a studiare con l’aiuto di un tutor. Da un controllo interno, però, a distanza di due anni era emerso che M.P. alle Superiori non aveva conseguito un diploma ma un attestato che, di fatto, non le permetteva l’iscrizione all’Università. Così, l’allora rettore aveva emesso un atto col quale dichiarava nulla l’immatricolazione della studentessa, per mancanza del requisito di accesso ai corsi di studio. La delusione per la ragazza era stata enorme, tanto da portare il padre (in qualità di amministratore di sostegno) a rivolgersi a dei legali. Gli avvocati Mattia Sanna e Riccardo Caboni, ritenendo il provvedimento dell’Università illegittimo, ingiusto e lesivo, avevano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi riassunto al Tar della Sardegna.

Il ricorso M. P. si era iscritta alla facoltà di Agraria, al corso di Scienze forestali, nell’anno accademico 2017-2018. All’atto dell’immatricolazione era stata evidenziata la condizione di disabilità e allegata la documentazione medica attestante la gravità dell’handicap e dell’invalidità. Allora, però, nessuna eccezione o richiesta era stata formulata da parte dell’Università, tant’è che la studentessa aveva potuto frequentare le lezioni e le attività proposte dal piano di studi, affiancata da un tutor. Poi nell’ottobre 2019 il padre di M.P. era stato contatto dall’Ufficio affari generali in quanto, a seguito di una verifica, il titolo posseduto dalla figlia appariva non valido per l’accesso alla formazione universitaria. Era seguito il decreto di nullità dell’iscrizione emanato dal rettore. «Il provvedimento è illegittimo – avevano scritto nel ricorso gli avvocati Sanna e Caboni – in quanto si tratta di un atto di annullamento in autotutela, adottato oltre il limite temporale previsto dall’articolo 21 della legge 241/90. È incostituzionale in quanto, contrariamente a quanto stabilito dalla Carta costituzionale, è stato previsto un sistema di studi che in modo discriminatorio, esclude dalla frequenza dell’Università gli studenti disabili in situazione di gravità dell’handicap certificata, che hanno concluso il secondo ciclo di studi con l’ottenimento dell’attestato di certificato formativo. Inoltre – avevano sottolineato – si è rilevato che il titolo di studi posseduto dalla studentessa disabile dovesse essere considerato idoneo per l’iscrizione, in base a una lettura dei principi costituzionali, delle convezioni internazionali e della legge 104/92, che prevedono il divieto di discriminazione per gli studenti che hanno diritto all’istruzione, educazione, formazione, e integrazione scolastica».

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