Sala regia del San Francesco: tutti assolti
di Kety Sanna
Sparizione di attrezzatura informatica: sette anni di processo per 4 dipendenti dell’Asl accusati di appropriazione indebita
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NUORO. Sette anni di processo con l’accusa di essersi appropriati in modo indebito del materiale tecnologico e informatico della sala regia dell’ospedale San Francesco. Quattro dipendenti dell’Asl di Nuoro, ieri sono stati assolti. Nonostante il reato si sia estinto per intervenuta prescrizione, sono stati prosciolti nel merito in base all’articolo 129 comma 2 del codice di procedura penale. Sul banco degli imputati: Antonio Maria Soru, ex manager dell’azienda sanitaria barbaricina; Mario Altana, ex direttore amministrativo; Pasquale Arca, direttore sanitario del presidio ospedaliero, e Pierpaolo Vella, geometra e responsabile tecnico della struttura. A difenderli gli avvocati Basilio Brodu, Marcello Mereu, Carmine Farina e Giovanni Orecchioni. I fatti contestati risalgono al marzo del 2012. Secondo l’accusa, i dipendenti dell’Asl 3, a vario titolo e in concorso tra loro, «al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto», avevano fatto sparire il materiale della sala regia dell’ospedale, di proprietà della Marwal di cui era responsabile Walter Marcialis, che aveva una collaborazione di consulenza tecnico-informatica, ed era responsabile audio-video del blocco operatorio e della sala conferenze del San Francesco. Ieri davanti al giudice Giuseppe Carta, dopo le conclusioni del pm Ilaria Pais e della parte civile, con l’avvocato Francesco Atzeni, ci sono state le arringhe della difesa. L’avvocato Mereu, per Vella, partendo dall’applicazione dell’articolo 129 del c.p.p ha sottolineato che «il giudice ha il dovere di pronunciare sentenza di non punibilità con la formula prescritta, quando in presenza di una causa di estinzione del reato, dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato. Nello specifico – ha detto il difensore – Vella in qualità di geometra e responsabile tecnico del presidio ospedaliero, in concorso, si sarebbe impossessato di attrezzature di Marcialis, di cui avrebbe avuto disponibilità in quanto custodite in ospedale. Vella, secondo l’accusa, non avrebbe provveduto alla restituzione dei beni nonostante il proprietario glieli avesse chiesti». Nel capo d’imputazione, però – come ha evidenziato la difesa – la condotta viene attribuita sia agli imputati, sia all’azienda sanitaria come ente pubblico. «Dai reati contestati il rapporto di legittimità deriva dal possesso attivo legato a un contratto tra l’Asl e il proprietario dei beni. La legittimità della contestazione, allora, non poteva che essere riferita all’Asl – ha aggiunto Mereu –. Sulla base della tesi accusatoria, si fa sempre riferimento ai locali della azienda sanitaria, e gli imputati sono chiamati a rispondere quali dipendenti. Quindi, è sempre l’Asl ad essere chiamata a restituire i beni e ad aver subito, in sede civile, le azioni legali da parte del proprietario. Inoltre – ha proseguito l’avvocato – agli imputati non è mai stato contestato di essersi impossessati del bene per uso personale. Allora – ha concluso il legale – in ragione degli elementi contestati che risultano totalmente assenti, e in ragione dell’evidenza della prova dell’inesistenza del reato, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. chiedo si pronunci sentenza di assoluzione». Alle stesse conclusioni è giunto l’avvocato Brodu, difensore di Soru e Altana, in sostituzione del collega Orecchioni. «Laddove si afferma che il comma II dell’articolo 129 del codice processuale stabilisce il proscioglimento nel merito, anche in caso di causa estintiva del reato, si prevede la prevalenza della formula di merito rispetto a quella estintiva. Il giudice – ha sottolineato il difensore – deve verificare l’evidenza della prova, e in questo caso l’evidenza è già all’interno del capo di imputazione, nella parte in cui sono descritte condotte generali e individuali poste a carico di ciascuno degli imputati. Già dall’analisi interna si traggono elementi per aprire alla pronuncia del proscioglimento di merito». Il fatto non sussiste anche per l’avvocato Farina, difensore di Arca che ha evidenziato la totale estraneità del direttore sanitario ai fatti contestati. «Al dottor Arca nulla è mai stato richiesto, e non ha mai ricevuto nessuna lettera. Inoltre – ha aggiunto il legale – la sala conferenza era in carico alla dottoressa Dessì, e il blocco operatorio al dottor De Nisco».
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