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Olbia

Il Tar: Altana resta in consiglio comunale

Il Tar: Altana resta in consiglio comunale

Respinto il ricorso di Balata e dell’Altra Olbia, niente cambio della guardia nell’aula di Poltu Quadu

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OLBIA. Il Tar Sardegna ha pronunciato la sentenza relativa al ricorso presentato da Marco Balata, respingendolo e dando ragione dunque a Mario Altana. Il ricorso tendeva a dare all'Altra Olbia il seggio attribuito dopo le elezioni comunali dello scorso anno a Forza Olbia, e cioè al primo degli eletti della lista, Michele Fiori. Fiori, poi nominato dal sindaco Nizzi assessore al bilancio, ha ceduto il posto al primo dei non eletti della sua lista, e cioè Mario Altana.

Contro Altana è stato presentato ricorso da Marco Balata e Luca Olivieri (che hanno ricorso anche contro il comune di Olbia che però non si è costituito in giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale). Altana, avvocato di professione, e che ha curato personalmente la causa insieme a un altro legale, Roberto Mascia, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso in particolare per mancanza di interesse da parte del ricorrente, essendo Balata nominato già assessore e se il ricorso gli avesse dato ragione non avrebbe potuto accettare la carica di consigliere perché incompatibile con la delega. Eccezioni respinte dalla seconda sezione del Tar che nel merito, con sentenza depositata ieri, ha però dato ragione all'avvocato olbiese. Se il seggio fosse andato all'Altra Olbia sarebbe stato assegnato al primo dei non eletti di quella lista, Luca Olivieri con decadenza di Mario Altana. Invece, dopo il pronunciamento del Tar, la composizione del consiglio comunale di Olbia resta inalterata.

In particolare il ricorso dell’Altra Olbia puntava al riconoscimento di due scheda che sarebbero state sottratte ingiustamente alla lista. Nella sentenza della seconda sezione del Tar (presidente Francesco Scanu, componenti Tito Aru e Giorgio Manca) a proposito delle osservazioni sollevate dai ricorrenti si legge che «le stesse non costituiscono affatto riscontro della censura formulata, con conseguente suo rigetto in ragione del principio consolidato nella giurisprudenza formatasi in materia di contenzioso elettorale per il quale sono inammissibili i ricorsi esplorativi finalizzati al riesame delle schede al fine di individuare nuovi e diversi profili di illegittimità delle decisioni assunte dall'ufficio elettorale». I ricorrenti (il cui legale era Renato Chiesa) sono stati condannati alla liquidazione delle spese di giudizio. (en.g.)

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