La Nuova Sardegna

Olbia

Per l’Ai consulting il palazzo da 28 metri si potrà costruire

Per l’Ai consulting il palazzo da 28 metri si potrà costruire

La società che ha progettato l’edificio in via Genova spiega: «Il Tar ha dichiarato inammissibili i due ricorsi presentati»

16 dicembre 2017
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OLBIA. Difende il futuro del palazzone di acciaio e cemento da facili interpretazioni dei provvedimenti del Tar. L’Ai consulting, l’associazione temporanea di impresa che si è aggiudicata la progettazione e la direzione dei lavori dell’edificio tanto caro all’amministrazione Nizzi, fa il punto sui ricorsi presentati dai condomìni “Via Genova 69” e “Bellavista”. La sentenza istruttoria depositata dai giudici amministrativi con cui viene chiesta al Comune la documentazione integrativa su altezze, distanze e parcheggi, aveva spinto i legali dei condomìni a una interpretazione del ricorso giudicata ottimistica dall’Ai consulting. Le integrazioni riguardano proprio i punti contestati dai legali dei condomìni Benedetto e Francesco Ballero. «A causa del linguaggio prettamente tecnico del provvedimento se ne ricava la prematura impressione che il procedimento stia imboccando una strada decisamente favorevole alle ragion dei ricorrenti», scrive l’avvocato Giuseppe Longheu, legale dell’Ai Consulting. Longheu ripercorre la lunga e complessa battaglia legale contro il palazzo di 28 metri che dovrebbe sorgere in via Genova. «I condomìni hanno impugnato gli atti di approvazione dell’opera e la sua aggiudicazione con due separati ricorsi – spiega l’avvocato –. In una seconda fase hanno impugnato, con altri due ricorsi per motivi aggiunti, sia il nullaosta paesaggistico perché ritengono che l’opera deturperebbe lo skyline della città. Sia l’approvazione del progetto definitivo avvenuto nella conferenza di servizi del 9 gennaio 2017». Un ok al quale è seguito il via libera del Consiglio comunale che ha votato a favore a maggioranza. «Allo stato attuale i due ricorsi principali sono stati dichiarati improcedibili – sottolinea Longheu – perché gli atti del procedimento non sono impugnabili. Anche l’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non è stato notificato alla Regione Sardegna». Il Tar avrebbe dovuto poi esaminare la parte che riguarda distanza, altezze e parcheggi. «Dal tenore delle sentenze si evince che chi ne aveva interesse non abbia provveduto a depositare il progetto impugnato. Il Tar ne ha pertanto dovuto disporne l’acquisizione dal Comune». (se.lu.)

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