Chiosco bar a Capo Testa il Consiglio di Stato dice no
di Walkiria Baldinelli
Respinto il ricorso della società alla quale il Comune ha imposto la rimozione L’azienda dice di non avere avuto risposte ai solleciti per le autorizzazioni
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SANTA TERESA. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Viaggi Sardorama, destinataria del provvedimento comunale di rimozione di un chiosco-bar stagionale a Capo Testa, emesso dal responsabile del settore edilizia privata e urbanistica. L'ente locale aveva imposto alla società di smantellare la struttura posizionata la scorsa estate sulla Rena di Ponente, nell'istmo della rinomata località balneare. L'azienda aveva impugnato l'ordinanza davanti al tribunale amministrativo regionale. Chiedeva di poter mantenere la struttura in attesa di risposte dal Comune alla domanda di trasformazione delle aree in cui è posizionata.
La richiesta di sospensiva già negata dal Tar ora è stata rigettata anche in appello dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. Poiché, si legge tra l'altro nell'ordinanza, “l'appellante difetta di un titolo di legittimazione al mantenimento del chiosco anche per la stagione estiva, non avendo chiesto il rinnovo dell'autorizzazione del 16 febbraio 2017”. Si chiude così il braccio di ferro tra la società e l'ente locale iniziato mesi fa. L’installazione stagionale della struttura per la somministrazione di alimenti e di una passerella di collegamento tra il chiosco e la spiaggia era consentita dal primo maggio al 30 ottobre dello scorso anno. Le prescrizioni prevedevano il divieto di transito e sosta di automezzi, la delimitazione delle aree della vegetazione esistente, con particolare riferimento ai ginepri. L’autorizzazione comunale annuale era rinnovabile per altri 4. A fine stagione l'azienda aveva impugnato l'ordinanza perché era in attesa di ricevere risposte a tre richieste protocollate al Comune per la trasformazione delle aree interessate dal chiosco-bar, cioè da infrastrutture e impianti di interesse pubblico (zona parzialmente F) e servizi generali per la collettività (G) a zone integrali.
Nel ricorso presentato ai giudici amministrativi l'azienda aveva ribadito che la richiesta e i solleciti fatti al Comune erano rimasti inascoltati. Nella precedente ordinanza, il Tar aveva spiegato tra le motivazioni del respingimento del ricorso che l'autorizzazione per il mantenimento del manufatto è conforme al vincolo di inedificabilità assoluta che grava sulla zona e che la parte ricorrente non aveva chiesto, né durante il periodo autorizzato, né successivamente, la modifica dell'autorizzazione per la conservazione della struttura-bar amovibile per altro tempo. Inoltre, che nuove previsioni e modifiche di destinazione in corso, in sede di Puc (solo adottato) non esplicano effetti sulla destinazione vigente.
La richiesta di sospensiva già negata dal Tar ora è stata rigettata anche in appello dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. Poiché, si legge tra l'altro nell'ordinanza, “l'appellante difetta di un titolo di legittimazione al mantenimento del chiosco anche per la stagione estiva, non avendo chiesto il rinnovo dell'autorizzazione del 16 febbraio 2017”. Si chiude così il braccio di ferro tra la società e l'ente locale iniziato mesi fa. L’installazione stagionale della struttura per la somministrazione di alimenti e di una passerella di collegamento tra il chiosco e la spiaggia era consentita dal primo maggio al 30 ottobre dello scorso anno. Le prescrizioni prevedevano il divieto di transito e sosta di automezzi, la delimitazione delle aree della vegetazione esistente, con particolare riferimento ai ginepri. L’autorizzazione comunale annuale era rinnovabile per altri 4. A fine stagione l'azienda aveva impugnato l'ordinanza perché era in attesa di ricevere risposte a tre richieste protocollate al Comune per la trasformazione delle aree interessate dal chiosco-bar, cioè da infrastrutture e impianti di interesse pubblico (zona parzialmente F) e servizi generali per la collettività (G) a zone integrali.
Nel ricorso presentato ai giudici amministrativi l'azienda aveva ribadito che la richiesta e i solleciti fatti al Comune erano rimasti inascoltati. Nella precedente ordinanza, il Tar aveva spiegato tra le motivazioni del respingimento del ricorso che l'autorizzazione per il mantenimento del manufatto è conforme al vincolo di inedificabilità assoluta che grava sulla zona e che la parte ricorrente non aveva chiesto, né durante il periodo autorizzato, né successivamente, la modifica dell'autorizzazione per la conservazione della struttura-bar amovibile per altro tempo. Inoltre, che nuove previsioni e modifiche di destinazione in corso, in sede di Puc (solo adottato) non esplicano effetti sulla destinazione vigente.
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