Cannigione, sì all’ecocentro comunale
Per il Tar infondate le accuse della Residenza Mediterranea, ecco le motivazioni
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ARZACHENA. Il Tar respinge il ricorso contro l’ecocentro comunale di via Livorno e pubblica la sentenza con le motivazione di infondatezza. Oltre che condannare il ricorrente, il condominio la Residenza Mediterranea, al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.500 euro in favore del Comune di Arzachena.
Il condominio aveva impugnato la decisione del Comune di far nascere l’ecocentro, luogo dove i rifiuti, già differenziati dagli utenti nelle proprie abitazioni, vengono suddivisi dagli addetti negli appositi contenitori, in attesa di trasferimento ai centri di recupero o smaltimento. «Nessuno dei motivi di ricorso è meritevole di positiva considerazione – scrivono i giudici amministrativi nella sentenza –. Non il primo, ossia la violazione del Ppr. È noto che l’intera frazione di Cannigione è sorta lungo la costa e i suoi insediamenti, abitativi e commerciali, le sue infrastrutture, si trovano, in netta prevalenza, entro la fascia dei 300 metri dal mare. Difatti, l’area in questione, era da tempo utilizzata dal Comune, come isola ecologica per il conferimento dei rifiuti differenziati da parte dei cittadini. Infondato il secondo, ossia la violazione delle linee guida per la realizzazione degli ecocentri. «In quanto le “ex ecopiazzole” sono ora qualificate come “centri di raccolta”, intesi come aree presidiate e allestite, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. I primi sono veri e propri impianti di trattamento dei rifiuti che hanno lo scopo di far sì che il rifiuto possa ancora svolgere, al termine del trattamento stesso, una funzione utile ovvero assumere un assetto definitivo che ne escluda la pericolosità ambientale. I centri di raccolta sono, invece, delle aree presidiate e allestite nelle quali si effettua un raggruppamento differenziato per frazioni omogenee di rifiuti urbani, affinché questi possano poi essere trasferiti agli impianti di recupero e trattamento. In definitiva, si è trattato di un adeguamento della già esistente isola ecologica alle nuove disposizioni sui centri di raccolta comunali. Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso. La mancanza di motivazione. «La scelta è ricaduta sullo stesso sito dove era già operativa l’ecopiazzola comunale per la differenziata dei rifiuti. Nulla di illogico. La scelta di dotare Cannigione di un altro ecocentro non appare per nulla irrazionale».
Il condominio aveva impugnato la decisione del Comune di far nascere l’ecocentro, luogo dove i rifiuti, già differenziati dagli utenti nelle proprie abitazioni, vengono suddivisi dagli addetti negli appositi contenitori, in attesa di trasferimento ai centri di recupero o smaltimento. «Nessuno dei motivi di ricorso è meritevole di positiva considerazione – scrivono i giudici amministrativi nella sentenza –. Non il primo, ossia la violazione del Ppr. È noto che l’intera frazione di Cannigione è sorta lungo la costa e i suoi insediamenti, abitativi e commerciali, le sue infrastrutture, si trovano, in netta prevalenza, entro la fascia dei 300 metri dal mare. Difatti, l’area in questione, era da tempo utilizzata dal Comune, come isola ecologica per il conferimento dei rifiuti differenziati da parte dei cittadini. Infondato il secondo, ossia la violazione delle linee guida per la realizzazione degli ecocentri. «In quanto le “ex ecopiazzole” sono ora qualificate come “centri di raccolta”, intesi come aree presidiate e allestite, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. I primi sono veri e propri impianti di trattamento dei rifiuti che hanno lo scopo di far sì che il rifiuto possa ancora svolgere, al termine del trattamento stesso, una funzione utile ovvero assumere un assetto definitivo che ne escluda la pericolosità ambientale. I centri di raccolta sono, invece, delle aree presidiate e allestite nelle quali si effettua un raggruppamento differenziato per frazioni omogenee di rifiuti urbani, affinché questi possano poi essere trasferiti agli impianti di recupero e trattamento. In definitiva, si è trattato di un adeguamento della già esistente isola ecologica alle nuove disposizioni sui centri di raccolta comunali. Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso. La mancanza di motivazione. «La scelta è ricaduta sullo stesso sito dove era già operativa l’ecopiazzola comunale per la differenziata dei rifiuti. Nulla di illogico. La scelta di dotare Cannigione di un altro ecocentro non appare per nulla irrazionale».
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