La Nuova Sardegna

Difensore civico: certificazione energetica e contratto di locazione

di Paoletta Farina
Difensore civico: certificazione energetica e contratto di locazione

La Nuova Sardegna al fianco dei cittadini. Segnalazioni alla mail iotidifendo@lanuovasardegna.it, allo 079.222400 e all'indirizzo: La Nuova Sardegna, Z.I. Predda Niedda, strada 31, 07100 Sassari. Le risposte saranno pubblicate sul giornale il martedì e il venerdì

22 settembre 2018
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Ho stipulato un contratto di locazione abitativa a canone libero e l’ho registrato all’Agenzia dell’Entrate. Ho scoperto però in seguito che avrei dovuto predisporre anche una certificazione energetica e allegarla al contratto. Sono stupito perché sia dall’inquilino che dalle Entrate non mi è stato richiesto niente. Ho poi sentito dire che la certificazione non è necessaria in caso di locazione. Sono sempre più confuso. Quale è la situazione normativa? Rischio sanzioni per non aver predisposto e allegato a suo tempo la certificazione al contratto? Paolo F. (Tempio)

Nel suo quesito, gentile signor Paolo, è più che pertinente perché altri lettori ci hanno posto la stessa domanda. Perciò mi sono rivolta alla Confedilizia di Sassari, ottenendo risposte chiare, esaurienti e utili ai proprietari di immobili, agli acquirenti e agli inquilini. Mi dilungherò un po’, contrariamente alle mie abitudini, perché la materia è complessa. Ma la prima informazione che voglio darle è che «deve» dotarsi della certificazione energetica, obbligatoria dal giugno 2013 con il decreto legge Destinazione Italia. Sappia che già durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica (Ape) valido per massimo 10 anni, a partire dalla data del suo rilascio. In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente. Se l’immobile deve essere locato, l’Ape deve essere consegnato al conduttore. Ancora, in caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’Ape entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli), deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore «dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato». Ma, nel caso il proprietario affitti una singola unità immobiliare, “non” deve allegare al contratto copia dell’Ape. Ed ora arriviamo alle conseguenze del mancato rispetto di dotazione dell’attestato. In caso di compravendita, il proprietario che viola l'obbligo è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In seguito a nuovo contratto di locazione, la mancanza dell’Ape è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro e a 1.800 euro. Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione prevista nella clausola o la mancata allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa da 3000 a 18.000 euro. Infine se nel contratto di locazione di una singola unità immobiliare viene omessa la clausola sull’Ape, le parti, sempre in solido e in quote uguali, dovranno pagare una sanzione compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro, sanzione che si riduce alla metà se la durata della locazione non eccede i tre anni.

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