Abuso d’ufficio, una norma “sospetto” inutile
Ha dimostrato un solo spargimento di sangue: quello degli imputati assolti con dati numerici impressionanti rispetto ai casi veramente esigui di condanne
I pro e i contra che animano il dibattito sulle recenti proposte di abrogazione del reato di abuso d’ufficio hanno origine nella sua storia tormentata che, a sua volta, non avrà pace finché resterà insoluto l’interrogativo se tale illecito debba avere natura necessariamente penale.
Sul piano storico, il delitto di abuso d’ufficio nasce come disposizione residuale di chiusura nel codice penale del 1930, è stato riformato quattro volte nel corso del tempo e non ha mai superato ambiguità interpretative e difficoltà di applicazione. Il sintagma abuso d’ufficio rappresenta la forma minima di condotta del pubblico funzionario contraria ai doveri d’ufficio: ne consegue che la risposta sanzionatoria, comunque necessaria, non debba essere individuata nelle disposizioni di extrema ratio, ossia quelle più gravemente punite (detenzione), ma in altre di cui l’ordinamento è già provvisto, idonee a reprimere la condotta antigiuridica, come quelle di natura amministrativa, disciplinare (codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) ed erariale in caso di danni allo Stato e agli Enti pubblici. Se in astratto l’abuso d’ufficio è reato proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, in concreto non tutti i pubblici agenti ne sono colpiti: quanto maggiore è il livello del potere pubblico, tanto minore è la comparsa del reato; quanto meno alta è la sfera d’azione dell’ente, tanto più frequente è la contestazione di abuso ai suoi funzionari. Non ci sono casi di abuso d’ufficio contestato a parlamentari, che peraltro non soggiacciono alle leggi e ai decreti anticorruzione, viceversa applicabili agli amministratori locali, tra i quali centinaia di sindaci, assessori, dipendenti degli enti, ogni anno coinvolti in procedimenti penali che si chiudono con il proscioglimento.
È anche questa la ragione per la quale la presenza dell’abuso d’ufficio non è servita a debellare i comportamenti illeciti nella pubblica amministrazione ma è stata usata per condizionare l’amministratore onesto, ossia colui che ha timore di compiere atti doverosi sol perché il sospetto strumentale che non lo siano è alle porte. La lunga storia degli epiloghi processuali per reati contro la pubblica amministrazione dimostra che nell’abuso d’ufficio incappa l’onesto, la cui azione è tracciabile e trasparente: il disonesto, infatti, non limita il malagire alle posizioni di conflitto o agli atti che generano inevitabile malcontento o addirittura sospetto, ma ricerca utilità illecite sfruttando la pubblica funzione che mercanteggia con fare subdolo in contesti corruttivi e nei cenacoli segreti. È il malagire del corrotto a dover essere punito ed è un’assurdità che l’abuso d’ufficio sia considerato un “reato spia” di più gravi condotte, ancor più perché a sollecitarne l’accertamento in sede penale è spesso l’oppositore che profitta del carattere magmatico dell’illecito per soddisfare sleali giochi politici personali. Una parte della magistratura requirente lamenta che insieme alla futura abrogazione del reato sarà cancellata la tutela delle vittime, quelle escluse da gare, concorsi, appalti, sussidi e semplici diritti connessi alla qualità di utente della pubblica amministrazione. Ma è più corretto prendere atto che l’abuso d’ufficio, che finora non ha dato tutela ai danneggiati, ha dimostrato un solo spargimento di sangue: quello degli imputati assolti con dati numerici impressionanti rispetto ai casi veramente esigui di condanne. È sconfortante pensare che gli amministratori e i funzionari onesti possano essere abbandonati all’instabilità di una “norma sospetto”, tanto inutile, quanto insensata, che li accusa di aver tradito il ruolo pubblico ed è spesso causa di dimissioni forzate e terapie difensive che indeboliscono il vigore della pubblica azione senza riuscire nella cura della deriva patologica dell’impegno pubblico e sociale: il procedimento penale.
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