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La sentenza sulla palpata breve: il diritto, la sessualità sfuggente e i giudici che offendono le donne

La sentenza sulla palpata breve: il diritto, la sessualità sfuggente e i giudici che offendono le donne

Gli interventi del filosofo del diritto Tommaso Gazzolo, dell’università di Sassari, e della scrittrice Vanessa Roggeri, editorialista della Nuova

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Sulla recente sentenza di assoluzione per una“palpata breve” ospitiamo oggi i commenti di un filosofo del diritto e di una nostra editorialista i Tommaso Gazzolo Ha fatto scandalo la sentenza che ha assolto, in quanto il fatto non costituisce reato, il bidello di una scuola romana. La notizia è stata data in questi termini: niente stupro, se la “palpata” è solo di pochi secondi. In realtà, ad escludere la violenza sessuale, per i giudici, non è stata la repentinità dell’azione in se stessa, ma il fatto che sarebbe stata indicativa, nel caso, dell’assenza dell’«intento libidinoso» richiesto dalla norma. Cerchiamo allora di capire dove stia, qui, il vero problema. Cosa rende una violenza “sessuale”? La giurisprudenza ha ormai smesso di considerare necessaria, affinché vi sia violenza “sessuale”, la penetrazione, per arrivare a dire che essa sarebbe integrata da «qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione del soggetto passivo della propria sfera sessuale». Questa definizione, che viene ormai costantemente ripetuta, è ovviamente circolare, dal momento che il definiens è infatti definito, a sua volta, dal definiendum. Se dico, infatti, che è “sessuale” qualsiasi contatto che ponga in pericolo l’autodeterminazione della sfera “sessuale” altrui, non sto spiegando, a rigore, niente. Il “sessuale”, del resto, non è localizzabile: al contrario, lo riconosce anche la giurisprudenza, tutte le parti del corpo potrebbero in ipotesi essere considerate «zone erogene», con la conseguenza che qualsiasi azione potrebbe assumere connotazioni “sessuali”: un calcio, uno schiaffo, uno sguardo. Il che significa: la distinzione tra violenza sessuale e violenza pura e semplice non è una distinzione fondata sull’atto che si compie, sul tipo di azione. La stessa circolarità, la si ritrova – come nella nostra sentenza – nella definizione dell’elemento soggettivo. Affermare che l’intento è “sessuale” quando è “libidinoso”, o quando diretto alla “eccitazione dell’istinto sessuale” è una vuota tautologia. È come dire: “l’intento è sessuale quando è sessuale”. A rigore, del resto, potrei “eccitarmi” fissando le scarpe di una donna che passeggia, mentre potrei non provare alcun godimento nel baciarla. Se la giurisprudenza, allora, non riesce a dire che cosa renda “sessuale” una violenza, è perché la “sessualità” è qualcosa di sfuggente, ed è caratterizzata proprio dal fatto che noi non sappiamo in cosa consista, non sappiamo che cosa renda “sessuale” un atto, un’azione. È questo non sapere – che caratterizza la sessualità – ciò con cui il diritto è costretto a fare, faticosamente, i conti.  (Tommaso Gazzolo)

Un bidello di 66 anni palpa il fondoschiena di una studentessa di 17 anni, ma per il Tribunale, un collegio composto da tre donne, «non si configura intento libidinoso». Si è trattato solo di un atto “veloce e maldestro”. Assolto. Non è molestia, figuriamoci violenza. Per le giudicanti la toccata non è durata a sufficienza. Il povero bidello giocherellone, abituato a chiamare la ragazzina “mia moglie”, non era mosso da alcun intento di natura sessuale quando l’ha “presa alle spalle e senza dire nulla ha infilato la mano dentro i pantaloni e sotto gli slip”, e le ha palpeggiato le parti intime. Com’è possibile non ravvisare in una sconcezza simile una violenza sessuale, un atto libidinoso tra i più insopportabili, durato la bellezza di 10 infiniti secondi? Provate a contare fino a dieci con la mano di un estraneo infilata nelle mutande, e poi ditemi: com’è possibile appellarsi alla presunta indeterminatezza del confine tra sessuale e goliardico? La Procura di Roma ha giustamente impugnato la sentenza della vergogna, che contraddice la legge sulle molestie sia nei suoi contenuti che negli intenti per cui è nata: è violenza sessuale qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace e temporaneo, ponga in pericolo l’autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale. Dunque, sembra chiaro a tutti che il problema non insiste nel diritto, e nella oggettività delle sue direttive, bensì nella soggettività insita negli interpreti della norma. In questo caso tre donne, tre giudici che sulla scorta anche di altre sentenze precedenti ci fanno ben capire qual è la loro peculiare percezione del reato di molestia e violenza sessuale perpetrato da uomini. Spulciando le carte in archivio, i media raccontano in particolare di due sentenze del 2021, un dirigente di un museo accusato di palpeggiamenti e sconcezze verbali nei confronti di una dipendente ventenne: assolto perché probabilmente «la parte lesa, mossa da complessi di natura psicologica (il sovrappeso), ha rivisitato inconsciamente l’atteggiamento dell’imputato». Una vera e propria speculazione psicologica che dà della grassa, vaneggiatrice e complessata alla vittima. In un’altra sentenza, assolvono un marito dall’accusa di tentato omicidio, derubricandolo a lesioni aggravate, perché nell’uomo, all’epoca in stato di ubriachezza, «la gelosia e la scarsa forza impressa nell’azione (coltellate poco profonde) erano in contrasto con la volontà di provocare la morte». Ribadisco, il problema non è la giurisprudenza, che pure avrebbe bisogno di un consistente adeguamento normativo, bensì la soggettività (non di rado dubbia e incomprensibile) dei suoi interpreti. «Provo rabbia, questa non è giustizia. Tradita due volte: dalla scuola e dal tribunale», commenta la studentessa oggi maggiorenne. Ancora i tribunali in Italia faticano a riconoscere e sanzionare la violenza di genere. Ancora la donna, più o meno espressamente, viene vista come istigatrice, causa del proprio male, vittima delle proprie paturnie, isterie, debolezze emotive e mentali. Le donne che denunciano sanno che dovranno subire l’umiliazione di venire soppesate per come erano vestite, per la qualità delle urla date o meno a pieni polmoni, per la quantità e tempestività dei no detti, e sebbene possa apparire incredibile, anche per la propria avvenenza: in pratica se il livello di bellezza è tale da spingere un uomo allo stupro. Dire “palpatina” è gravemente riduttivo, anzi è offensivo nei confronti della giovane donna che è stata violata con la forza nella sua intimità. Così com’è offensiva la sentenza. Ci comunica a chiare lettere che le donne continuano a non essere al sicuro in nessun ambito della vita sociale: a scuola, in famiglia, e giammai al lavoro. (Vanessa Roggeri)

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