Il caso campo sportivo: nuove indagini per falso
Prosegue l’inchiesta sull’impianto di Simaxis, dopo la denuncia di Nicola Cherchi Il Gip del tribunale di Oristano ha disposto l’acquisizione dei certificati catastali
SIMAXIS. Il cittadino di Simaxis Nicola Cherchi non è terzo estraneo al procedimento e non è danneggiato dalla condotta che si assume illecita. Dunque, la sua opposizione davanti al Tribunale di Oristano è inammissibile. Tuttavia, per il giudice delle indagini preliminari Silvia Palmas, nella condotta denunciata appaiono ravvisabili gli estremi del reato di falso ed è pertanto necessario verificare la falsità del certificato storico di destinazione urbanistica datato 16 maggio 2013 relativo ai terreni in Simaxis. Tornano così al pubblico ministero Armando Mammone le carte del procedimento penale contro ignoti aperto dopo la denuncia del cittadino di Simaxis, che è anche presidente della Pro loco ma che non ha in alcun modo coinvolto l’associazione nell’iniziativa. L’esposto era stato discusso davanti al gip due settimane fa. La questione riguarda il terreno dove oggi sorge il campo sportivo di Simaxis, ovvero un suo certificato di destinazione urbanistica emerso durante un altro procedimento in corso davanti alla Corte d’Appello di Cagliari. Il certificato attesterebbe, infatti, che il terreno in questione (ricompreso sia nel piano di fabbricazione originario del 1978 sia nel Puc odierno nella sottozona F dedicata agli impianti sportivi) non appartenga alle così definite zone omogenee A, B, C o D, ovvero il centro storico e le zone residenziali attorno, considerate con uno sviluppo a guscio. Le norme attuative del piano di fabbricazione prima e del Puc poi, però attesterebbero al contrario che tale zona F sarebbe parte integrante della relativa zona omogenea, nel caso di specie la zona omogenea B. Un tecnicismo, certo, che diventa rilevantissimo perché questo terreno quarant’anni fa fu soggetto a esproprio, proprio per la realizzazione del campo. E, per legge, anche in caso di esproprio tale zone scontano una tassazione del 20 per cento sulle plusvalenze. La verifica del certificato emerso in sede di Corte di Appello, quindi, assume una rilevanza di certo non trascurabile. Il pubblico ministero, al quale era pervenuto l’esposto che contiene la notizia del reato di falso, aveva invece chiesto al gip l’archiviazione del procedimento, in quanto il proponente non poteva essere considerato persona offesa dal fatto di reato. Una circostanza che è stata confermata anche dal gip Silvia Palmas, ma che non chiude la vicenda e che non ha impedito al giudice di disporre nuove indagini, da realizzarsi in un termine dei prossimi 6 mesi. Il gip Silvia Palmas ha disposto, dunque l’acquisizione del certificato storico rilasciato dal responsabile del servizio tecnico del Comune in data 16 maggio 2013, nonché ha chiesto al pm di verificare se in tale certificato sia attestato che il terreno distinto al foglio 10 mappale 35 non era ricompreso nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D sia nel 1978 che attualmente.
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