Il Garante della privacy ferma le “gogne on line”
I Comuni non possono pubblicare gli elenchi con i nomi dei contribuenti morosi «Un irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità della persona»
ORISTANO. La comunicazione che è comparsa sul sito del Garante per la Privacy non lascia spazio a dubbi: non si possono pubblicare sui siti web dei Comuni gli elenchi con i nomi dei cittadini non in regola con i pagamenti delle tasse.
Una comunicazione generica, che fa riferimento all’intenzione di una non meglio precisata amministrazione comunale, ma che ben si adatta al caso che ha coinvolto anche il Comune di Oristano. Anzi, i casi: perché il Comune è incorso più volte in questo incidente, pubblicando elenchi di persone non in regola con il pagamento delle tasse, con altre in arretrato con il pagamento delle multe e persino con gli elenchi degli aventi diritto ai sussidi di povertà. L’Adiconsum, attraverso il segretario regionale Giorgio Vargiu, aveva chiamato in causa il Garante.
La newsletter dell’autorità chiarisce: «I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale».
Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un'istruttoria avviata del’annuncio fatto da un’amministrazione comunale riguardo «l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi».
Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili: «In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale».
In secondo luogo «la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le pubbliche amministrazioni possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti».
«Il Garante quindi - prosegue la comunicazione -, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo».
L'iniziativa del Comune, inoltre, produrrebbe (o, nel caso del Comune di Oristano, ha prodotto) «un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni previste)».
La diffusione on line dei morosi appare quindi «un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google
