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Oristano

Aree contese a Terridi, alla fine vince il Comune

di Alessandro Farina
Aree contese a Terridi, alla fine vince il Comune

Bosa, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un gruppo di cittadini Confermato il pronunciamento del Tar: opere da rimuovere e spese da pagare

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BOSA. In distinte decisioni emesse a fine 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di alcuni cittadini che chiedevano la riforma delle ordinanze cautelari del Tar Sardegna, pronunciate qualche mese fa dopo un ricorso presentato dai legali dei privati, che aveva rigettato la richiesta di evitare lo sgombero di alcune aree e la rimozione di manufatti ritenuti abusivi, nella zona di Terridi.

La vicenda prende avvio qualche mese fa, quando a diversi possessori di alcune aree poste tra il canale tombato e la strada Bosa-Alghero, nel quartiere alla periferia ovest di Bosa, il Comune intima formalmente di lasciare terreni di cui l’ente locale rivendica ora la proprietà.

Atto da cui prende corpo il ricorso al Tar Sardegna, con la richiesta da parte dei cittadini di annullare per varie motivazioni la decisione. Qualche mese e sulla contesa si pronuncia il Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna che, alla luce degli atti a disposizione, respinge però le richieste.

Non resta quindi che sperare in un ultimo grado di giudizio amministrativo, quello appunto del Consiglio di Stato, con la richiesta da parte dei legali dei privati di ottenere ora la riforma delle decisioni del Tar, e far valere le ragioni dei propri assistiti, mentre anche il Comune si costituisce in giudizio nominando i propri legali.

Ordinanza che, previa camera di consiglio, arriva il primo dicembre 2015, quando la sesta sezione del Consiglio di Stato decide, su ogni singolo ricorso, di respingere le richieste dei cittadini.

La Corte ha ritenuto che ogni area fosse stata precedentemente concessa al Comune, le convenzioni sono state firmate tra gli anni ’80 e ‘90, prevendo una destinazione d’uso delle aree a viabilità e servizi pubblici, secondo le indicazioni del piano particolareggiato Sa Molina-Terridi, senza la possibilità di estinzione per prescrizione.

Per il Consiglio di Stato, inoltre, ogni singola convenzione «si concretizzava sostanzialmente in una condizione della concessione edilizia rilasciata dall’ente locale».

Ma soprattutto, secondo i giudici amministrativi, «il provvedimento impugnato in primo grado, nella parte in cui ordina la rimozione dei manufatti abusivi insistenti sulle aree in questione, costituisce legittima espressione del potere comunale di vigilanza e di repressione in materia di abusi edilizi».

La Corte ha infine condannato in solido gli appellanti alle spese di giudizio, quantificate in mille euro: «le spese del presente grado cautelare, come liquidate nella parte dispositiva, debbano essere poste a carico della parte appellante».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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