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La giunta approva l’esercizio provvisorio per il 2016

BOSA. La giunta municipale ha approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2016. Un decreto legislativo del 2000 infatti impone ai comuni il cui consiglio comunale non...

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BOSA. La giunta municipale ha approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2016. Un decreto legislativo del 2000 infatti impone ai comuni il cui consiglio comunale non approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso il 2015) il bilancio di previsione, pur prevedendo un decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 che il termine per l’approvazione dello strumento finanziario è differito al 31 marzo 2016, che la gestione finanziaria si svolga all’interno di una serie di norme maggiormente restrittive rispetto a quelle della gestione ordinaria. Ad esempio l’ente locale non potrà ora far ricorso all'indebitamento, potendo inoltre impegnare solo spese correnti, eventuali spese riguardanti partite di giro, o quelle destinate a lavori pubblici o interventi di somma urgenza. Ancora, stabiliscono le norme «possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste», ad esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge. Il consiglio comunale aveva approvato un Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 annualità 2016 a luglio del 2015. Ma l’atto non può essere preso come base di riferimento per la nuova assegnazione di risorse ai responsabili di servizio «per assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente», nei diversi ambiti di intervento. Da qui l’esigenza della giunta municipale di procedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2016, sino all’approvazione del nuovo bilancio di previsione. Con la delibera che, fra le linee essenziali, stabilisce che «possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza», o ancora che «possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste», eccetto quelle escluse dai limiti dei dodicesimi tassativamente indicate dalla legge. L’esecutivo inoltre ha stabilito che, dove non diversamente specificato con propri atti di indirizzo, «fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione».(al.fa.)

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