La Nuova Sardegna

Oristano

bimba contesa 

Gli avvocati della madre: «Troppi dubbi, andiamo avanti»

ORISTANO. Troppi aspetti controversi perché la battaglia legale finisca qui. All’indomani della notifica del provvedimento della giudice del tribunale di Viterbo che vieta qualsiasi contatto tra la...

08 luglio 2018
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ORISTANO. Troppi aspetti controversi perché la battaglia legale finisca qui. All’indomani della notifica del provvedimento della giudice del tribunale di Viterbo che vieta qualsiasi contatto tra la mamma di un paese della Marmilla e la sua bambina – da martedì si trova nel Lazio col padre – i perché senza risposta continuano a essere tanti. È per questo motivo che gli avvocati Anna Maria Busia e Paolo Mauri stanno studiando le prossime mosse.

I legali sono certi che l’ordinanza contenga delle contraddizioni e non tenga conto di alcuni aspetti fondamentali di una vicenda in cui c’è di mezzo una bambina che tra pochi giorni compirà tre anni. La decisione che nega ogni tipo di contatto sia diretto che telefonico e rimanda a una fase successiva gli incontri tra la mamma e la bambina con la presenza degli assistenti sociali ha delle crepe. Il giudice le attribuisce il mancato rispetto dell’ordinanza del dicembre del 2017. Non avrebbe ottemperato all’obbligo di trasferirsi a Viterbo, ma l’avrebbe fatto solamente il 28 febbraio. C’è un perché ciò sia avvenuto ed è legato al fatto che in quel periodo fu avviata la negoziazione nel tentativo di trovare un accordo che potesse soddisfare le esigenze di entrambi i genitori.

Ancora si contesta il fatto che, oltre al ritardo, M. non sarebbe rimasta a Viterbo ma si sarebbe, già a marzo, recata a Caserta. È la stessa mamma a spiegare il perché: «Non lavorando non avevo possibilità di stare a Viterbo. Sono stata ospite a Caserta in casa di amici, comunicando il tutto e facendo presente attraverso l’avvocato che ero a disposizione affinché il padre potesse vedere la figlia costantemente».

La difesa lamenta poi il fatto che la giudice non abbia acconsentito a garantire un assegno di mantenimento e abbia rigettato la richiesta di dare alla mamma e alla bambina la casa coniugale in quanto la madre era allora l’affidataria della minore.

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