Le spese vietate e quelle consentite
Ma quali sono le spese «inammissibili», quelle che i consiglieri regionali non avrebbero potuto coprire coi fondi destinati all’attività dei gruppi consiliari? Il giudice Cristina Ornano ha provato...
Ma quali sono le spese «inammissibili», quelle che i consiglieri regionali non avrebbero potuto coprire coi fondi destinati all’attività dei gruppi consiliari? Il giudice Cristina Ornano ha provato a fare un elenco: sono le spese per finalità private e personali, quelle per l'attività politica del singolo consigliere, quelle dirette a finanziare anche solo indirettamente partiti, formazioni e movimenti politici, le spese per la propaganda o la promozione elettorale sia del singolo consigliere, sia del partito o formazione politica di riferimento, le spese che, anche quando riconducibili ad attività politico istituzionale, siano già oggetto di rimborso ad altro titolo, non essendo ammissibile, già sul piano logico, una duplicazione dei rimborsi.
E quelle legittime? quelle per la promozione e divulgazione dell'attività politica del gruppo su temi di interesse politico generali o di rilievo regionale, sia all'interno dell'assemblea, sia all'esterno, con convegnistica, pubblicazioni, pubblicità, ufficio stampa, attività di studio, ricerca e aggiornamento purchè riferibili al gruppo, quelle per consulenze legate a temi di interesse del gruppo consiliare, le spese per viaggi e missioni per iniziative purchè compiute nell'interesse del gruppo.
In ogni caso la legge stabilisce che qualsiasi pubblico ufficiale (compresi dirigenti e funzionari dei servizi segreti) è obbligato alla rendicontazione
«puntuale e coeva» di ogni spesa. Puntuale - scrive il giudice - nel senso che occorre dimostrarne non solo che il denaro è stato effettivamente speso, ma anche che la spesa è stata fatta per realizzare quel dato fine pubblicistico per cui il denaro era stato erogato, non essendo al riguardo sufficienti allegazioni vaghe e generiche. Coeva, nel senso che la prova di essa e della sua destinazione può essere resa, come è avvenuto nel caso di specie, anche successivamente, ma essa deve riferirsi a fatti storici coevi alla spesa.