La Nuova Sardegna

Teatro lirico, processo sulla Crivellenti: ecco perché il sindaco è stato assolto

di Mauro Lissia
Teatro lirico, processo sulla Crivellenti: ecco perché il sindaco è stato assolto

Depositate le motivazioni dell’assoluzione di Massimo Zedda sulla nomina di Marcella Crivellenti: non si trattava di un concorso pubblico e il primo cittadino aveva facoltà di scelta

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CAGLIARI. Quando ha nominato sovrintendente del teatro lirico Marcella Crivellenti il sindaco Massimo Zedda ha cercato di perseguire l’interesse pubblico senza alcuna «volontà colpevole» di favorire qualcuno. Al contrario di quanto ha stabilito il Tar quella scelta era legittima perché la Fondazione non aveva alcun obbligo di pescare il nome dai 44 raccolti con la manifestazione d’interesse («non era un concorso pubblico ma una mera raccolta curricolare») e perché il curriculum della designata era sufficiente («seppur forse in minor misura rispetto ad altri candidati») a rispettare i criteri indicati nello statuto.

Il fatto non sussiste. A tentare di mettere un macigno giuridico sull’accusa di duplice abuso d’ufficio contestata al primo cittadino dal pm Giangiacomo Pilia è la prima sezione del tribunale - presidente Claudio Gatti, a latere Silvia Badas e Claudia Belelli - che ieri ha depositato i motivi dell’assoluzione perché il fatto non sussiste disposta lo scorso 23 marzo 2016 a conclusione del dibattimento pubblico. In 137 pagine estremamente analitiche, che riprendono in parte le argomentazioni del difensore Fabio Pili, il collegio giudicante strapazza letteralmente l’impianto accusatorio, ponendo dubbi anche sul contenuto di alcune testimonianze considerate centrali dalla Procura.

La voragine finanziaria. Passati in rassegna i fatti che hanno preceduto la nomina della Crivellenti, i giudici partono da una certezza basata sull’esame dei documenti contabili: «Emerge inequivocabilmente - è scritto nella sentenza - che a prescindere dalle cause il debito della Fondazione era stato accumulato in gran parte nel corso della gestione Meli, dal 1996 (o 1994) fino al 2004». Secondo il tribunale all’arrivo del successore, Maurizio Pietrantonio «il debito venne stimato in 25-26 milioni di euro, un disavanzo disastroso». L’obbiettivo di Zedda, dichiarato anche in udienza pubblica, era dunque di riportare i conti del teatro lirico in linea di galleggiamento, affidando la gestione della Fondazione a una persona indipendente e fuori dai giochi politici.

Nomina libera. Peraltro - così emerge dalla lettura degli atti processuali - è vero che la nomina della Crivellenti fu proposta da Zedda malgrado il suo nome non fosse tra i 44 candidati, ma è vero anche che a deliberarla fu l’intero consiglio di amministrazione, con un voto unanime seguito da un ripensamento successivo ispirato dal consigliere Gualtiero Cualbu. Per i giudici la Fondazione, in quanto ente di diritto privato soggetto alla giurisdizione del giudice civile, aveva diritto di scegliere liberamente.

Le candidature. Non solo: una clausola del bando prevedeva la possibilità di cestinare le candidature, da considerarsi «semplicemente un bacino cui i consiglieri potevano accedere per formulare le proprie proposte», come il dirigente ministeriale Salvo Nastasi ha confermato in udienza. Attribuiti ad alcuni consiglieri di amministrazione chiamati a testimoniare dal pm «equilibrismi linguistici, dimentichi del ruolo di teste nelle aule di giustizia e del giuramento prestato» i giudici impongono una rilettura di quella travagliatissima nomina, ritenendola legittima e legata soltanto a ragioni di interesse pubblico. L’esperienza della Crivellenti - scrive il tribunale - bastava a ritenerla idonea al ruolo, in quanto «maturata in enti consimili» come i teatri di prosa.

Nessun abuso. Per il tribunale non sussiste neppure la seconda imputazione di abuso d’ufficio, che il pm Pilia ha contestato a Zedda per aver silurato senza passare per una delibera del Cda il consigliere Giorgio Baggiani. I giudici confermano che la scelta di saltare quel passaggio obbligato costituisce una violazione di legge, ma è la ragione della decisione a prevalere nel giudizio penale: la direzione generale del Comune aveva manifestato formalmente pesanti dubbi sulle condotte di Baggiani all’interno della scuola civica di musica, sfociate in un’inchiesta interna e in una condanna erariale, oltre che in un procedimento penale. L’intento di Zedda quindi - così sostengono i giudici, riprendendo il contenuto del suo esame in aula - non era di danneggiare Baggiani ma di garantire alla Fondazione una gestione al di sopra di ogni sospetto.

Ricorso in appello. Difficile che il processo al sindaco si chiuda qui e con il processo si plachi la tempesta di polemiche che ancor’oggi infuria sulla vicenda. Con l’inchiesta-bis ancora aperta - diciassette capi d’imputazione per altrettanti presunti abusi d’ufficio - il pm Pilia potrebbe decidere di archiviare tutto o di ricorrere in appello contro l’assoluzione.

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