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la sentenza del tar

Carta (Fi) perde il ricorso Peru può restare in Consiglio

Carta (Fi) perde il ricorso Peru può restare in Consiglio

SASSARI. Si chiudono, almeno per ora, le porte del consiglio regionale per l’esponente di Forza Italia Giancarlo Carta. Entrato nell’aula di via Roma come supplente del compagno di partito Antonello...

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SASSARI. Si chiudono, almeno per ora, le porte del consiglio regionale per l’esponente di Forza Italia Giancarlo Carta. Entrato nell’aula di via Roma come supplente del compagno di partito Antonello Peru, indagato per associazione a delinquere nel procedimento Sindacopoli della Procura di Oristano, e rimandato a casa con una sintetica nota del presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganau datata 10 ottobre dopo che lo stesso Peru, un settimana prima, era tornato in libertà dopo carcere e custodia domiciliare.

Decisione contro cui Carta, imprenditore e consigliere comunale sassarese, e fratello del noto Rinaldo, aveva presentato immediato ricorso al Tar chiedendo la sospensione del reintegro di Peru, colpito dall’obbligo di dimora a casa della convivente, a Sassari. Misura che però secondo la legge Severino, a differenza del divieto di dimora, non è causa di sospensione dalla carica. Evidente contradizzione per l’avvocato di Carta, Gian Comita Ragnedda perché l’obbligo di dimora costringe Peru a non uscire da Sassari e quindi gli impedisce, salvo autorizzazioni mirate, di partecipare all’attività del consiglio regionale. Al contrario il divieto di recarsi in una determinata città gli consentirebbe di recarsi ovunque tranne che in quella. In altre parole: l’obbligo di dimora è una sorta di confino, una misura decisamente più scomoda. Ma allora - si era chiesto l’avvocato Ragnedda - com’è che si sceglie di reintegrare un consigliere vincolato a un obbligo giudiziario al posto di uno, come Carta, che poteva e può partecipare con profitto all’attività legislativa nel palazzo di via Roma?

A questa domanda doveva dare una risposta il Tar, che era chiamato a interpretare il senso della legge Severino nell’articolo contestato. Ma il tribunale, con una sentenza pubblicata ieri, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, precisando che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. (g.bua)

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