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Il concorso bocciato fa discutere

Il concorso bocciato fa discutere

I ricercatori Coinu e Betzu sulla sentenza del Tar: la legge dice diversamente

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SASSARI. Le prime prove scritte erano state programmate per febbraio. Ma poi il Tar ha bloccato il concorso per 20 posti da dirigente bandito dalla Regione. Secondo il Tribunale amministrativo regionale la procedura della gara dovrà ripartire da zero perché «in base al quadro normativo complessivo, la competenza per l'indizione del bando, nonché di definizione dei correlati criteri, spettava al dirigente competente in materia e non all'assessore al Personale e alla giunta regionale». La sentenza contesta anche questo criterio imposto dal bando: i concorrenti avrebbero potuto partecipare a un solo «ambito» e non agli altri anche in contemporanea pur avendo i titoli per parteciparvi.

Una pronuncia su cui sollevano dubbi due ricercatori dell’università di Cagliari, Giovanni Coinu e Marco Betzu, che hanno pubblicato una loro riflessione nel forum di Quaderni costituzionali, fondato dal costituzionalista Roberto Bin nel 2001. Uno dei punti più controversi su cui il Tar ha mosso rilievi è quello relativo potere di indizione del bando di concorso. Secondo i giudici amministrativi l’assessore Filippo Spanu non doveva dare il via alla procedura con la sua firma apposta al bando. I due ricercatori partono dall’articolo 54 della legge sull’organizzazione amministrativa della Regione, sempre tenuto in considerazione dagli assessori nelle precedenti legislature. In base a questa norma “il potere di firma” rientra nella sfera di competenza dell’assessore. Per questo Coinu e Betzu mettono in evidenza che «l’amministrazione è contemporaneamente soggetta a due obblighi giuridici opposti: ottemperare all’ordine impartito dal giudice amministrativo e far firmare i bandi al dirigente competente per materia, disapplicando però una legge regionale vigente, oppure applicare il precetto normativo, disobbedendo però all’ordine del giudice. Vi è da chiedersi se l’impostazione del Tar sia il frutto di un palese errore nell’individuazione della norma da applicare o, al contrario, di un più generale atteggiamento culturale volto a dare una soluzione al caso concreto attraverso l’applicazione di principi generalissimi senza tener conto di un’espressa volontà legislativa di segno contrario. Nella prima ipotesi – aggiungono – si tratterebbe di una decisione manifestamente infondata che potrebbe essere pianamente neutralizzata dall’intervento del giudice di appello. Nella seconda ipotesi le sentenze in commento si inscriverebbero nell’ambito di una frequente tendenza del giudice amministrativo a patrocinare forme di giurisprudenza creativa».

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