La Spazzacorrotti non può essere retroattiva
di Mauro Lissia
Clamorosa decisione della Corte Costituzionale dopo la questione sollevata da un giudice cagliaritano
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CAGLIARI. Non si può applicare una disciplina punitiva più pesante di quella in vigore al momento del fatto sanzionato come reato: a ribadirlo ieri mattina dopo una lunga seduta in camera di consiglio è stata la Corte Costituzionale, accogliendo fra le altre la censura del giudice cagliaritano Lucia Perra contro l’applicazione retroattiva della legge Spazzacorrotti, entrata in vigore il 9 gennaio del 2019. Il caso sardo, legato alla condanna definitiva per peculato di un imprenditore cagliaritano detenuto fino a pochi giorni fa ad Alghero, è stato al centro della seduta convocata dalla Consulta dopo che l’avvocato cagliaritano Pierluigi Concas l’aveva sollevato subito dopo la conferma della sentenza di condanna in Cassazione.
La Spazzacorrotti prevede che per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, tra cui il peculato, vanno applicate «le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario», in altre parole non possono essere concesse misure alternative alla detenzione: l’unica destinazione possibile è il carcere. E’ stato in seguito a questa norma che alcuni esponenti politici di primo piano a livello nazionale sono finiti in cella e vi sono rimasti malgrado la legge precedente garantisse misure alternative e nonostante il reato sanzionato fosse stato commesso prima che la Spazzacorrotti entrasse in vigore. Da qui la reazione durissima di molti giuristi, cui ieri il Giudice delle leggi ha dato pienamente ragione: «L’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena - ha stabilito la Consulta - e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione». Soprattutto se - ha aggiunto la Corte - sono state cambiate le carte in tavola «senza prevedere alcuna norma transitoria» utile a «temperare il principio di immediata applicazione delle modifiche limitandone l’applicabilità ai soli reati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge».
Ha osservato il giudice Perra nell’ordinanza con la quale ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale nel caso del detenuto di Alghero: «La novella (la norma, ndr) del 2019 non distingue tra colui che ha commesso il reato quando era ancora possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena se inferiore ai quattro anni e colui che ha commesso il reato dopo la modifica normativa che ha escluso la sospensione». Per di più - ha aggiunto il magistrato sardo - «il legislatore ha modificato le norme che sovrintendono all’esecuzione della pena per alcuni reati omettendo di disciplinare con una norma transitoria i fatti commessi in precedenza alla modifica normativa avente carattere peggiorativo». Un vuoto che contrasta con l’orientamento della giurisprudenza europea e della stessa Corte di Cassazione, cui i difensori di numerosi imputati condannati hanno fatto riferimento chiedendo ai giudici di sollevare il problema di compatibilità con la Costituzione.
La decisione della Corte Costituzionale avrà certamente un pesante riflesso su numerosi detenuti che non hanno potuto lasciare le carceri a causa della Spazzacorrotti, che ha bloccato la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena. Molti di questi sono amministratori pubblici finiti a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, che la norma introdotta dal parlamento durante il governo gialloverde aveva privato dei benefici alternativi alla carcerazione.
Nelle prossime settimane la Consulta depositerà la sentenza che dovrebbe togliere ogni dubbio rimasto in ballo.
La Spazzacorrotti prevede che per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, tra cui il peculato, vanno applicate «le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario», in altre parole non possono essere concesse misure alternative alla detenzione: l’unica destinazione possibile è il carcere. E’ stato in seguito a questa norma che alcuni esponenti politici di primo piano a livello nazionale sono finiti in cella e vi sono rimasti malgrado la legge precedente garantisse misure alternative e nonostante il reato sanzionato fosse stato commesso prima che la Spazzacorrotti entrasse in vigore. Da qui la reazione durissima di molti giuristi, cui ieri il Giudice delle leggi ha dato pienamente ragione: «L’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena - ha stabilito la Consulta - e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione». Soprattutto se - ha aggiunto la Corte - sono state cambiate le carte in tavola «senza prevedere alcuna norma transitoria» utile a «temperare il principio di immediata applicazione delle modifiche limitandone l’applicabilità ai soli reati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge».
Ha osservato il giudice Perra nell’ordinanza con la quale ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale nel caso del detenuto di Alghero: «La novella (la norma, ndr) del 2019 non distingue tra colui che ha commesso il reato quando era ancora possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena se inferiore ai quattro anni e colui che ha commesso il reato dopo la modifica normativa che ha escluso la sospensione». Per di più - ha aggiunto il magistrato sardo - «il legislatore ha modificato le norme che sovrintendono all’esecuzione della pena per alcuni reati omettendo di disciplinare con una norma transitoria i fatti commessi in precedenza alla modifica normativa avente carattere peggiorativo». Un vuoto che contrasta con l’orientamento della giurisprudenza europea e della stessa Corte di Cassazione, cui i difensori di numerosi imputati condannati hanno fatto riferimento chiedendo ai giudici di sollevare il problema di compatibilità con la Costituzione.
La decisione della Corte Costituzionale avrà certamente un pesante riflesso su numerosi detenuti che non hanno potuto lasciare le carceri a causa della Spazzacorrotti, che ha bloccato la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena. Molti di questi sono amministratori pubblici finiti a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, che la norma introdotta dal parlamento durante il governo gialloverde aveva privato dei benefici alternativi alla carcerazione.
Nelle prossime settimane la Consulta depositerà la sentenza che dovrebbe togliere ogni dubbio rimasto in ballo.
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