La Nuova Sardegna

«Senza rilevazione Rt ordinanze inefficaci»

di Roberto Petretto
«Senza rilevazione Rt ordinanze inefficaci»

La prefetta di Sassari D’Alessandro scrive ai sindaci della provincia: «No a provvedimenti dei Comuni in contrasto con norme statali e regionali»

11 maggio 2020
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SASSARI. Tutto il meccanismo che dovrebbe consentire ai sindaci sardi di anticipare le riaperture di alcune attività ruota attorno a quelle due lettere: Rt. Ma c’è qualcosa che non torna e ieri la prefetta di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, è dovuta intervenire con una lettera ai sindaci dei Comuni della Provincia di Sassari per rimettere un po’ d’ordine nella gerarchia dei provvedimenti.

C’è il rischio che le ordinanze emesse dai sindaci negli ultimi giorni non siano valide: nella lettera la prefetta ricorda i due cardini sui quali devono ruotare tutti gli altri provvedimenti: il decreto legge 19 e l’ordinanza del presidente della Regione del 2 maggio. Dalla lettura combinata dei due provvedimenti «discende che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti nella materia non possono essere adottate in contrasto con le norme statali e regionali, a pena di inefficacia». Nella lettera, “di inefficacia” è scritto in neretto sottolineato.

I requisiti. Cosa può rendere inefficaci le ordinanze dei sindaci? Qui entra in campo il fattore Rt: la prefetta ricorda che l’ordinanza del presidente della Regione stabilisce che il sindaco «potrà consentire, dall’11 maggio, la riapertura delle attività (elencate dall’ordinanza, ndr) subordinatamente alla verifica quotidiana dell’indice di trasmissibilità uguale o inferiore a 0,5».

E qui le basi sui cui fondano molte ordinanze di riapertura cominciano a vacillare. Nella stragrande maggioranza dei casi i Comuni sardi non hanno alcun indice Rt: dati troppo piccoli per avere valore statistico. In ogni caso, se i sindaci dovessero fare riferimento ai dati giornalieri dell’indice Rt non saprebbero dove rilevarli: il sito della Regione, che dovrebbe fornirli quotidianamente, era fermo ieri sera ai dati dell’8 maggio.

Indice giornaliero. Quindi gli ostacoli per la regolarità delle decisioni dei sindaci sarebbero due: la mancanza dell’indice Rt in quasi tutti i Comuni e la mancanza di un dato aggiornato quotidianamente.

La lettera della prefetta ricorda quindi le norme: «ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’ordinanza, l’assessorato regionale all’Igiene e sanità pubblica sul sito istituzionale della Ras, con cadenza giornaliera, il parametro rilevato in ciascun Comune».

Non solo: la stessa ordinanza stabilisce che i sindaci sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio Comune «si mantenga nei parametri previsti e che, qualora il parametro Rt dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i medesimi dovranno immediatamente revocare l’ordinanza». Teoricamente i sindaci dovrebbero essere pronti tutti i giorni a emettere o a ritirare l’ordinanza, in base all’andamento delll’indice.

L’avvertimento. La conclusione della prefetta è lapidaria: «la validità e l’efficacia delle ordinanze (dei sindaci, ndr) non può che essere determinata dalla rilevazione dell’indice Rt». Niente rilevazione dell’indice, niente ordinanza, sembra di capire.

Cosa accadrà ora? Sarà forse necessario un nuovo intervento chiarificatore della Regione perché in queste condizioni anche le forze dell’ordine, chiamate a far rispettare le varie disposizioni, rischiano di trovarsi in una situazione ingestibile.

I chiarimenti sono, invece, arrivati dalla Regione, sabato notte, su una serie di punti dell’ordinanza 20 del 2 maggio.

Spostamenti in auto. Ci si può spostare in auto senza rispettare il distanziamento personale se all’interno della vettura viaggiano persone che convivono. Se non si ha un mezzo proprio , non si ha la patente o non si è autosufficienti, ci si può far accompagnare (anche per cercare di ridurre l’uso dei mezzi pubblici).

Attività motorie. Autorizzati spostamenti, anche con mezzi pubblici e privati, nel Comune per svolgere attività motorie all’aria aperta. Differenti le regole per l’attività sportiva: per svolgerla ci si può spostare sull’intero territorio regionale «per raggiungere centri sportivi o luoghi di pratica». Per gli sport individuali da praticare in mare è autorizzato il transito in spiaggia e nella battigia.

Seconde case. Chiarito anche un aspetto sul trasferimento nele seconde case: ci si può trascorrere qualche notte se la permanenza è funzionale «alle attività consentite». Non si configura, infatti, un «trasferimento stabile».

@Petretto. @RIPRODUZIONE RISERVATA



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