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Per l’intervento serve l’ok del tribunale

Per l’intervento serve l’ok del tribunale

Ma la correzione anagrafica avviene anche senza l’operazione: basta la diagnosi

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SASSARI. In Italia sono ogni anno circa 60 le persone che decidono di sottoporsi al percorso di transito da un sesso all’altro: sono i transessuali, cioè chi è nato e registrato anagraficamente secondo un sesso, ma ha poi assunto in vario modo e per mezzo di interventi chirurgici e trattamenti ormonali le caratteristiche fisiche dell’altro sesso, al quale ritiene di appartenere. Il percorso di transito comporta due ordini di interventi: uno di carattere psicologico e uno di tipo medico. Ma se il primo è indispensabile, il secondo non lo è e dipende dalla libera scelta dell’individuo. La fase iniziale e imprescindibile per i successivi passaggi prevede consulenze con psicologi e psicoterapeuti e una seconda parte volta all’approfondimento di vari argomenti, quali l’effetto degli ormoni sulla psiche, la sessualità, la coppia e la genitorialità. Il primo passo è l’accertamento tramite diagnosi della disforia di genere, da quel momento la procedura segue delle tappe prestabilite che possono sempre essere interrotte prima dell’intervento medico – chirurgico di riattribuzione di sesso o “sex reassignment surgery” che comporta l’asportazione degli organi riproduttivi, operazione che si pone come eccezione al generale divieto stabilito dalla legge di “porre in essere atti dispositivi del corpo tali da cagionare una permanente diminuzione dell’integrità psicofisica”. In questo caso, la diagnosi e i successivi passi compiuti certificano la libera scelta dell’interessato e il suo diritto di portarla avanti. L’ordinamento italiano è stato uno dei primi a fornire una disciplina del procedimento di rettificazione con la legge 164 del 1982 che riconosce alla persona transessuale di ottenere la modifica del sesso attribuito alla nascita e riportato nei registri anagrafici. Ma la Corte di Cassazione nel 2015 ha fatto un importantissimo passo avanti: ha stabilito la non indispensabilità del trattamento chirurgico ai fini della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso. Significa che il riconoscimento dell’identità di genere è sufficiente per cambiare nome all’anagrafe mentre l’intervento chirurgico, per il quale è prevista l’autorizzazione del tribunale, non è obbligatorio ma legato al benessere psico fisico dell’interessato. (si. sa.)

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