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Niente stipendio e stop all’anzianità di servizio

Il docente che vuole andare in aspettativa volontaria deve inoltrare la richiesta al dirigente scolastico: l’assenza dal lavoro può durare al massimo un anno se continuativa, sino a due anni e mezzo...

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Il docente che vuole andare in aspettativa volontaria deve inoltrare la richiesta al dirigente scolastico: l’assenza dal lavoro può durare al massimo un anno se continuativa, sino a due anni e mezzo se frazionata con possibilità eccezionale di proroga per ulteriori 6 mesi. Le motivazioni possono essere di tipo familiare o legate a ragioni di studio: il dirigente che non soddisfa la richiesta del tutto o in parte deve motivare il diniego. ll tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza e il periodo non viene calcolato ai fini pensionistici. Possono chiedere l’aspettativa

il personale assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il periodo di prova),

i docenti di religione cattolica, al personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). È quindi escluso il personale assunto per supplenza “breve”. Durante l’assenza l’incarico scoperto viene affidato a qualcun altro. La differenza tra l’aspettativa volontaria e la sospensione è che quest’ultima non ha una durata prestabilita: il docente sospeso viene riammesso in servizio non appena è in grado di esibire il green pass che attesti l’avvenuta vaccinazione.

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