Infermieri no vax fuori dagli ospedali
Il Tar di Cagliari rigetta il ricorso di tre operatori sanitari sospesi dal lavoro
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CAGLIARI. Il Tar della Sardegna ha respinto il ricorso presentato da tre infermieri dell'Ats sospesi dal servizio perchè non vaccinati. «L'interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari, nel contesto dell'emergenza pandemica, garantisce la continuità delle loro prestazioni professionali – si legge nella motivazione – e, quindi, l'efficienza del servizio fondamentale cui prestano la loro attività».
«Siamo molto soddisfatti che il Tar ci abbia dato ragione con una pronuncia che ribadisce la correttezza del nostro operato – commenta Massimo Temussi, commissario straordinario di Ats Sardegna –. Ancora una volta, i giudici amministrativi sull'obbligo vaccinale dei sanitari hanno affermato la assoluta legittimità delle sospensioni adottate da Ats, in ottemperanza al decreto legge che ha introdotto l’obbligo».
«È di valenza pubblicistica – è scritto ancora nella motivazione – anche l'interesse a mitigare l'impatto degli effetti della pandemia sul servizio sanitario nazionale - in termini, soprattutto, di ricoveri e occupazione delle terapie intensive - che potrebbe comportare l'incontrollata diffusione della malattia da Covid-19 in capo a soggetti - quali gli operatori sanitari - naturalmente esposti, in misura maggiore rispetto alla media, al rischio di contagio». I tre infermieri avevano presentato ricorso per l'annullamento delle sospensioni e il reintegro nel posto di lavoro. L'ordinanza di ieri ha ribadito come «la salute collettiva giustifica la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all'obbligo vaccinale».di Mauro La decisione dei giudici amministrativi ricalca la decisione assunta a metà dello scorso mese di settembre davanti a un’analoga richiesta avanzata da 173 medici e operatori sanitari. Anche allora il Tar aveva negato la sospensione del provvedimento che obbliga gli operatori della sanità a vaccinarsi. I giudici ci amministrativi definirono «insussistenti i presupposti per disporre la sospensione»
Le ragioni del ricorso dei sanitari erano in gran parte speculari a quelle esposte dai colleghi in altre regioni d’Italia. E ovunque il Tar ha rigettato la richiesta. Non solo ma anche il Consiglio di Stato si è già espresso, puiù volte, confermando la validità delle sospensioni. «La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del decreto legge . n. 44 del 2021 per il personale medico - si legge nelle motivazioni – e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo, e anzitutto, di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza».
«Siamo molto soddisfatti che il Tar ci abbia dato ragione con una pronuncia che ribadisce la correttezza del nostro operato – commenta Massimo Temussi, commissario straordinario di Ats Sardegna –. Ancora una volta, i giudici amministrativi sull'obbligo vaccinale dei sanitari hanno affermato la assoluta legittimità delle sospensioni adottate da Ats, in ottemperanza al decreto legge che ha introdotto l’obbligo».
«È di valenza pubblicistica – è scritto ancora nella motivazione – anche l'interesse a mitigare l'impatto degli effetti della pandemia sul servizio sanitario nazionale - in termini, soprattutto, di ricoveri e occupazione delle terapie intensive - che potrebbe comportare l'incontrollata diffusione della malattia da Covid-19 in capo a soggetti - quali gli operatori sanitari - naturalmente esposti, in misura maggiore rispetto alla media, al rischio di contagio». I tre infermieri avevano presentato ricorso per l'annullamento delle sospensioni e il reintegro nel posto di lavoro. L'ordinanza di ieri ha ribadito come «la salute collettiva giustifica la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all'obbligo vaccinale».di Mauro La decisione dei giudici amministrativi ricalca la decisione assunta a metà dello scorso mese di settembre davanti a un’analoga richiesta avanzata da 173 medici e operatori sanitari. Anche allora il Tar aveva negato la sospensione del provvedimento che obbliga gli operatori della sanità a vaccinarsi. I giudici ci amministrativi definirono «insussistenti i presupposti per disporre la sospensione»
Le ragioni del ricorso dei sanitari erano in gran parte speculari a quelle esposte dai colleghi in altre regioni d’Italia. E ovunque il Tar ha rigettato la richiesta. Non solo ma anche il Consiglio di Stato si è già espresso, puiù volte, confermando la validità delle sospensioni. «La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del decreto legge . n. 44 del 2021 per il personale medico - si legge nelle motivazioni – e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo, e anzitutto, di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza».
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