La Consulta smonta il Piano casa
La sentenza della Corte costituzionale boccia in tutto o in parte 19 articoli. Ma la Regione vince contro le Soprintendenze
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SASSARI. Piano casa bocciato in 19 articoli. La sentenza della Corte Costituzionale è stata pubblicata ieri: una lunga e dettagliata argomentazione che smonta (in parte) il piano approvato dalla Giunta Solinas con la legge regionale 1 del 2021 e impugnato a marzo dello scorso anno dal Governo. Sentenza tanto lunga e dettagliata che tutti i singoli risvolti della decisione dei giudici potranno essere valutati soltanto dopo analisi attente e non semplici. La Regione incassa invece una vittoria nel conflitto di attribuzione promosso contro i pareri espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna che «avrebbero disposto “in modo sistematico” la non applicazione della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021». Per i giudici costituzionali, quindi, le Soprintendenze non si potevano rifiutare di applicare la legge regionale 1 dello scorso anno. Ma quella stessa legge presenta ampi profili di incostituzionalità. Mezza bocciatura, ma anche mezza salvezza: la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in tutto o in parte, gli articoli 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 23, 24, 25, 26, 27 e 30. Ha però dichiarato che su altri articoli il ricorso del Governo non è fondato mentre per altre 3 parti lo ha giudicato inammissibile.
Che conseguenze avrà ora la decisione dei giudici costituzionali sulla legge regionale? Le parti dichiarate incostituzionali non sono né poche né marginali e quindi la sentenza mina alle fondamenta l’impianto della legge. Innanzitutto è stato abbattuto uno dei principi sui quali la Giunta ha sempre puntato in questi mesi, ovvero che la Regione ha «potestà legislativa esclusiva» in materia urbanistica e di tutela del paesaggio e che «non sarebbero state impugnate altre leggi di Regioni a statuto ordinario di contenuto analogo». Quest’ultimo aspetto la Corte lo considera «ininfluente» perché l’ammissibilità dell’impugnazione «deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate». Il Governo ritiene che i limiti di potestà della Regione «siano stati travalicati» e per i giudici «se tale assunto sia fondato è profilo che investe il merito delle questioni, così come attiene al merito la qualificazione in termini di norme fondamentali di riforma economico sociale delle previsioni statali citate nel ricorso». In ogni caso le eccezioni preliminari sono state respinte.
A un primo esame piuttosto sommario la Corte condivide le censure del Governo sulla proroga del Piano casa al 2023 perché «è proprio l'indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all'entrata in vigore di una nuova legge regionale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, che interferisce con la tutela paesaggistica e determina il vulnus denunciato dal ricorrente». Quindi dichiara incostituzionale l’articolo 2 della legge. Bocciata anche parte del comma primo dell’articolo 3, quello che prevedeva la “Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano”. Semaforo rosso anche per una parte dell’articolo sugli “Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie”.
In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di buona parte dell'articolo 5 della legge regionale che riguarda gli incrementi volumetrici nelle zone urbanistiche residenziali, di espansione residenziale, turistiche proprio per mancanza di compatibilità con le prescrizioni del piano paesaggistico regionale. Stop anche alle modifiche alla legge regionale 8 del 2015, quella che dettava “norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”. Completamente incostituzionali gli articoli sul differimento dei termini, sulle norme transitorie, sulle modifiche a vari aritcoli della legge regionale n. 23 del 1985, alla Legge 16 del 2017, quello sulle specificazioni per gli insediamenti turistici e quello sulla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico.
Secondo i giudici «la legge regionale, consentendo interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così danneggia il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale».
La Consulta boccia tutte le norme che derogano al Piano paesaggistico regionale, non derogabile senza una copianificazione Stato-Regione.
Non sono fondate, invece, le censure sugli incrementi in zona A, cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale. La Consulta salva poi la parte dell'articolo 5 che, allo scopo di prolungare la stagione turistica consente, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive. Salvo anche l'articolo 6 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti), il 7 (interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra), l'8 (interventi per il riuso di spazi di grande altezza), e il 28 sulle zone umide.
La sentenza della Consulta sta provocando reazioni politiche: «Molto di più di una bocciatura, un vero e proprio azzeramento», dice Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia e deputato M5S. «Sotto il profilo giuridico è qualcosa di ben più importante di un richiamo alla giunta ad una maggiore attenzione nel legiferare ma sotto quello politico è l'ennesima dimostrazione della totale incapacità di questa alleanza sardo-leghista a governare la Sardegna. Solinas lasci, per il bene dei Sardi e della nostra terra». (r.pe.)
Che conseguenze avrà ora la decisione dei giudici costituzionali sulla legge regionale? Le parti dichiarate incostituzionali non sono né poche né marginali e quindi la sentenza mina alle fondamenta l’impianto della legge. Innanzitutto è stato abbattuto uno dei principi sui quali la Giunta ha sempre puntato in questi mesi, ovvero che la Regione ha «potestà legislativa esclusiva» in materia urbanistica e di tutela del paesaggio e che «non sarebbero state impugnate altre leggi di Regioni a statuto ordinario di contenuto analogo». Quest’ultimo aspetto la Corte lo considera «ininfluente» perché l’ammissibilità dell’impugnazione «deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate». Il Governo ritiene che i limiti di potestà della Regione «siano stati travalicati» e per i giudici «se tale assunto sia fondato è profilo che investe il merito delle questioni, così come attiene al merito la qualificazione in termini di norme fondamentali di riforma economico sociale delle previsioni statali citate nel ricorso». In ogni caso le eccezioni preliminari sono state respinte.
A un primo esame piuttosto sommario la Corte condivide le censure del Governo sulla proroga del Piano casa al 2023 perché «è proprio l'indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all'entrata in vigore di una nuova legge regionale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, che interferisce con la tutela paesaggistica e determina il vulnus denunciato dal ricorrente». Quindi dichiara incostituzionale l’articolo 2 della legge. Bocciata anche parte del comma primo dell’articolo 3, quello che prevedeva la “Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano”. Semaforo rosso anche per una parte dell’articolo sugli “Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie”.
In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di buona parte dell'articolo 5 della legge regionale che riguarda gli incrementi volumetrici nelle zone urbanistiche residenziali, di espansione residenziale, turistiche proprio per mancanza di compatibilità con le prescrizioni del piano paesaggistico regionale. Stop anche alle modifiche alla legge regionale 8 del 2015, quella che dettava “norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”. Completamente incostituzionali gli articoli sul differimento dei termini, sulle norme transitorie, sulle modifiche a vari aritcoli della legge regionale n. 23 del 1985, alla Legge 16 del 2017, quello sulle specificazioni per gli insediamenti turistici e quello sulla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico.
Secondo i giudici «la legge regionale, consentendo interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così danneggia il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale».
La Consulta boccia tutte le norme che derogano al Piano paesaggistico regionale, non derogabile senza una copianificazione Stato-Regione.
Non sono fondate, invece, le censure sugli incrementi in zona A, cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale. La Consulta salva poi la parte dell'articolo 5 che, allo scopo di prolungare la stagione turistica consente, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive. Salvo anche l'articolo 6 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti), il 7 (interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra), l'8 (interventi per il riuso di spazi di grande altezza), e il 28 sulle zone umide.
La sentenza della Consulta sta provocando reazioni politiche: «Molto di più di una bocciatura, un vero e proprio azzeramento», dice Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia e deputato M5S. «Sotto il profilo giuridico è qualcosa di ben più importante di un richiamo alla giunta ad una maggiore attenzione nel legiferare ma sotto quello politico è l'ennesima dimostrazione della totale incapacità di questa alleanza sardo-leghista a governare la Sardegna. Solinas lasci, per il bene dei Sardi e della nostra terra». (r.pe.)
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