Regione, saltano sei direttori generali
Accolto dal giudice del lavoro il ricorso dello Sdirs: nomine senza trasparenza. La giunta era obbligata a pubblicare incarichi e requisiti sul sito istituzionale
Cagliari Saltano i sei direttori generali nominati dalla giunta regionale a partire dal 25 ottobre dell’anno scorso con una procedura che il giudice del lavoro Daniela Coinu ha ritenuto antisindacale nel decreto firmato due giorni fa. La delibera adottata il 9 luglio 2012 per stabilire nuovi criteri di selezione delle figure professionali destinate a dirigere gli assessorati per il magistrato viola il diritto di informazione preventiva dello Sdirs, il sindacato dei dirigenti, previsto nel contratto di lavoro. Per Cristina Malavasi, la legale rappresentante del sindacato che ha ricorso, nelle nuove regole manca l’obbligo di pubblicare sul sito informatico istituzionale l’elenco dettagliato degli incarichi da assegnare e le caratteristiche professionali richieste per la loro copertura. In altre parole, a causa di un’evidente mancanza di trasparenza - ha sostenuto il giudice accogliendo il ricorso dello Sdirs - professionisti interni o esterni agli uffici regionali non hanno avuto la possibilità di conoscere i requisiti necessari per candidarsi.
Sospesa l’efficacia della delibera, il giudice ha ordinato col decreto firmato lo scorso 5 dicembre la rimozione di «tutti gli atti conseguenti», che sono le nomine dei direttori generali della sanità Francesca Piras, delle politiche sociali Giovanni Deiana, dell'ambiente Delfina Spiga, degli enti locali Antonio Giovanni Zanda, del turismo Angela Porcu e del centro regionale di programmazione, Massimo Temussi. Ora la giunta regionale dovrebbe riaprire i giochi con una nuova selezione da realizzarsi secondo criteri legittimi, ma nel frattempo il contratto del segretario generale Francesco Scano, che avrebbe dovuto occuparsi del problema sollevato dal sindacato e della sostituzione di altri dirigenti in fase di spoil system, è scaduto.
Il decreto del giudice Coinu sembra lasciare poco spazio ai dubbi: in discussione - scrive il magistrato - non era il merito delle scelte, quindi i nomi dei direttori generali. Ma «il comportamento posto in essere dalla Regione per aver adottato l’atto senza adempiere all’obbligo di informazione preventiva». Scrive ancora il giudice: «Né può ragionevolmente sostenersi, come ha tentato di fare la Regione convenuta, che l’articolo 4 del contratto di lavoro non preveda, nella fattispecie in esame, un diritto di informazione preventiva, ma bensì un diritto di informazione successiva, posto che la lettera della disposizione, la quale prevede espressamente che le “Amministrazioni regionali informano” le organizzazioni sindacali “in via preventiva, per iscritto e tempestivamente”, non può lasciare adito a dubbi». Era d’obbligo dunque, per la giunta regionale, pubblicare sul sito quali incarichi fossero disponibili, i requisiti per candidarsi e i criteri per le nomine. Non solo: dovevano essere pubblicati uno per uno, in modo che gli interessati potessero valutare in modo preciso le proprie possibilità di proporsi e anche di ricorrere davanti all’autorità giudiziaria. Invece - come ha sostenuto nel ricorso la Sdirs - anziché «prevedere singole manifestazioni di interesse per singola posizione, ne ha previsto una soltanto a monte, con criteri di partecipazione stabiliti con determinazioni dell’assessorato al personale e con finalità di semplificazione delle attribuzioni dirigenziali». Una sorta di elenco di candidati, in possesso di requisiti non specifici per le singole direzioni, da cui pescare i nuovi vertici degli assessorati. (m.l)
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