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Zone agricole: nuove linee guida, ma sulle regole la confusione rimane

Zone agricole: nuove linee guida, ma sulle regole la confusione rimane

La Regione ha pubblicato in extremis l’atto di indirizzo per costruire nell’agro. Distinzione tra i Comuni che hanno adeguato o meno il Piano urbanistico al Ppr

02 marzo 2024
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Sassari È stato di certo un lavoro lungo, meditato, complesso, tanto che è arrivato a compimento appena due giorni prima delle elezioni. Se ne parlava da mesi dell’“atto di indirizzo interpretativo ed applicativo” sulla “normativa applicabile nelle aree a destinazione agricola” ed è comparso, guarda caso, proprio a cavallo delle elezioni, essendo stato firmato dall’assessore Salaris il 23 febbraio. Insomma, nei terreni agricoli della Sardegna come e quanto si potrà costruire? Dubbio legittimo, dal momenti che i Comuni hanno agito in modo differente tra loro.

«Il Ppr - si legge nel provvedimento dell’assessore - non intende impedire né condizionare in alcun modo l’uso del territorio agricolo ai fini del suo sfruttamento naturale e produttivo in agricoltura e zootecnia ma, al contrario, intende prescrivere ogni utile indirizzo per migliorare e valorizzare i caratteri distintivi del paesaggio rurale della Sardegna orientando le scelte ad un utilizzo appropriato e sostenibile del territorio».

Detto questo si fa una distinzione tra Comuni che non hanno adeguato il proprio Piano urbanistico al Ppr e Comuni che invece lo hanno adeguato. Limitandosi ai fabbricati per la residenza e pertinenze, ecco cosa si stabilisce.

Puc non adeguato Il Piano fa una distinzione tra Comuni «Interni all’ambito costiero» e «esterni all’ambito costiero». Nel primo caso «sono ammissibili solo a condizione che l’edificio ad uso abitativo sia connesso e funzionale a un fondo agricolo effettivamente produttivo» e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari. Nel secondo caso, stessa premessa, ma con una diversa superficie minima di intervento: un ettaro.

«Le aziende e gli imprenditori agricoli potranno, in sintesi, costruire nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola e le opere indispensabili alla conduzione del fondo e le attrezzature necessarie per l’attività».

Per chi non è imprenditore agricolo o non ha un’azienda agricola «è consentita esclusivamente l’edificazione di strutture di appoggio a carattere non residenziale, per una superficie coperta di 30 mq, con 90 mc di volumetria massima, per fondi dai 3 ai 10 ettari a corpo unico, e di 60 mq di superficie coperta, con volumetria fino a 180 mc, per fondi unici superiori ai 10 ettari».

Puc adeguato Per i Comuni che invece hanno adeguato il proprio Puc al Piano paesaggistico regionale «vigono le norme in esso contenute». La superficie minima di intervento, sia in ambito costiero che fuori da esso, è di un ettaro su fondo unico «o su più corpi aziendali se disciplinato dal Puc».

Materia complessa Queste regole rappresentano solo una minima parte di un documento articolato in una trentina di pagine, che, per stessa ammissione dell’assessore, potrebbe non chiarire del tutto la situazione o, peggio renderla più confusa: «Non si ha la presunzione di risolvere ogni questione e problematica insorta, né che l’emanazione del nuovo precluda il manifestarsi di nuovi questioni o l’insorgere di altrettanti dubbi, ma prendendo le mosse da un’attenta e puntuale ricostruzione del quadro normativo attualmente vigente, si intende indicare una direzione (un orientamento) che possa guidare l’interprete nell’individuazione della regola da applicare nella fattispecie concreta e garantire – per quanto possibile – un’uniformità di applicazione delle disposizioni sull’agro in riferimento ai diversi ambiti in tutta la Sardegna».

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