Conti correnti, cade il “segreto”: il Fisco può estendere i controlli a quelli dei familiari - Ecco come tutelarsi
La sentenza 5971 del 17 marzo 2026 conferma la possibilità di estendere le indagini bancarie ai congiunti del contribuente in presenza di indizi precisi
Roma La Corte di Cassazione conferma che i controlli fiscali possono estendersi anche ai conti correnti dei familiari del contribuente, quando emergono elementi in grado di collegare quei movimenti all’attività professionale. Lo chiarisce la sentenza 5971 del 17 marzo 2026, con cui è stato respinto il ricorso di una professionista destinataria di avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2007 al 2010.
Il principio stabilito dalla Cassazione
Secondo i giudici, le operazioni registrate sui conti dei congiunti possono essere ricondotte al reddito del contribuente se ci sono indizi specifici. Tra questi rientrano il rapporto di parentela, una capacità reddituale del familiare non coerente con le movimentazioni emerse e l’eventuale coinvolgimento del congiunto nell’attività professionale. In questi casi scatta un principio centrale: non è l’amministrazione finanziaria a dover dimostrare nel dettaglio l’evasione, ma il contribuente a dover fornire una giustificazione analitica di ogni singola operazione contestata, anche quando riguarda i conti dei familiari.
Il caso esaminato
La vicenda, raccontata dal Messaggero, riguarda una avvocata che aveva ricevuto quattro avvisi di accertamento per un maggior reddito da lavoro autonomo presunto pari complessivamente a 1,7 milioni di euro nel periodo 2007-2010. Gli accertamenti si fondavano su onorari incassati ma non fatturati e su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, rilevate sia sul conto della professionista sia su quello della madre. La madre, pensionata con un reddito di 20mila euro, collaborava nello studio della figlia come assistente. Secondo il Fisco, il suo profilo reddituale non era compatibile con le operazioni emerse dai conti correnti.
I conti della madre e le verifiche del Fisco
Nel corso della vicenda, la professionista aveva ammesso di avere utilizzato in modo sistematico i conti della madre per l’accredito di assegni provenienti dalle assicurazioni come parcelle. Dopo avere esaminato la contabilità dello studio e averla ritenuta inattendibile, l’amministrazione finanziaria aveva imputato alla professionista anche le somme movimentate sui conti della madre, presumendo che fossero riconducibili all’attività della figlia. In primo grado il ricorso era stato respinto dalla Commissione tributaria di Prato. In appello, la Commissione tributaria della Toscana aveva accolto solo in parte le contestazioni della contribuente.
Il percorso giudiziario
Nel 2022 la Cassazione aveva già annullato con rinvio la decisione, chiedendo al giudice di merito di verificare se i conti della madre fossero effettivamente riconducibili all’attività della figlia e di accertare, con onere della prova a carico della professionista, se i versamenti sul conto della madre potessero essere imputati al lavoro della figlia. Successivamente la Corte di secondo grado della Toscana ha rigettato l’appello e la stessa linea è stata confermata dalla Cassazione nel 2026, rilevando che la contribuente non aveva fornito una motivazione analitica per ogni operazione contestata.
Il nodo del diritto di difesa
Nel ricorso la professionista aveva richiamato anche alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, contestando gli accessi del Fisco italiano alle sedi e ai conti bancari. La Cassazione ha però ritenuto quelle pronunce non pertinenti al caso esaminato. Secondo i giudici, infatti, la questione non riguardava la legittimità dell’accesso in sé, ma la riconducibilità delle movimentazioni all’attività professionale. Inoltre, non risultavano limitazioni al diritto di difesa della contribuente. Per questo, il richiamo alla giurisprudenza della Cedu è stato ritenuto irrilevante.
Quando può scattare il controllo
La sentenza ribadisce che il controllo sui conti dei familiari può essere attivato quando ricorrono indicatori precisi: il legame stretto di parentela, l’assenza di una adeguata capacità contributiva del familiare rispetto ai movimenti contestati e la presenza di incongruenze tra i redditi dichiarati dal professionista e la redditività che emerge dall’attività svolta. Se un professionista dichiara compensi modesti a fronte di una attività ritenuta più ampia, e contemporaneamente sui conti dei familiari compaiono movimenti non compatibili con i loro redditi, il Fisco può presumere che quelle somme siano collegate all’attività del contribuente.
L’onere della prova
Da quel momento, spetta al contribuente superare la presunzione con documenti e spiegazioni puntuali. La prova deve riguardare ogni singolo movimento e deve dimostrare in modo analitico che le somme contestate non sono riferibili a operazioni imponibili. La pronuncia della Cassazione consolida così un orientamento già presente nella giurisprudenza: la privacy familiare non impedisce l’accesso ai conti correnti dei congiunti quando esistono indizi concreti di commistione con l’attività professionale del contribuente.
