Stipendi pagati in contanti, ecco le sanzioni che rischiano i datori di lavoro: le novità
La Cassazione ha definito i criteri per la quantificazione delle multe
Roma Con l’ordinanza del 20 marzo 2026, n. 6633, la Corte di Cassazione interviene sul tema delle sanzioni amministrative per il pagamento degli stipendi in contanti, definendo in modo preciso i criteri di quantificazione. Il principio affermato è netto: ogni singola erogazione effettuata con modalità non tracciabili configura un illecito autonomo, sanzionabile separatamente. Contestualmente, la Corte esclude la possibilità di applicare il cumulo giuridico nei casi di violazioni reiterate del divieto di pagamento in contanti.
Il caso: pagamenti settimanali in contanti
La vicenda nasce da un accertamento della Guardia di finanza, effettuato nel dicembre 2019, nei confronti di un datore di lavoro che corrispondeva lo stipendio a una dipendente in contanti, con cadenza settimanale. L’Ispettorato territoriale del lavoro aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione calcolando la sanzione in base al numero delle singole erogazioni. Una impostazione confermata anche dai giudici di merito, che avevano respinto le contestazioni del datore di lavoro, contrario a questo criterio di calcolo. Da qui il ricorso in Cassazione, fondato sulla presunta errata interpretazione della normativa sanzionatoria.
L’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni
Il quadro normativo di riferimento è quello introdotto dalla legge 205 del 2017, che, dal 1° luglio 2018, impone ai datori di lavoro di corrispondere le retribuzioni esclusivamente con strumenti tracciabili. Sono ammessi bonifici bancari, pagamenti elettronici, assegni o versamenti su conti di tesoreria. Il pagamento in contanti è vietato, a prescindere dalla tipologia contrattuale, con le sole eccezioni dei rapporti con la Pubblica amministrazione e del lavoro domestico. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito sin dal 2018 che la sanzione si applica per ogni singolo episodio, nella misura ridotta di un terzo del massimo edittale, pari a 1.666,67 euro.
Il principio: ogni pagamento è un illecito autonomo
Nel cuore della decisione, la Cassazione sottolinea che il concetto di “retribuzione” implica una prestazione caratterizzata da periodicità. Proprio questa natura comporta che ogni singola corresponsione debba rispettare l’obbligo di tracciabilità. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato in contanti costituisce una violazione distinta. La presenza di un minimo e di un massimo edittale serve a modulare la sanzione in base alla frequenza delle erogazioni irregolari.
Escluso il cumulo giuridico
Il datore di lavoro aveva invocato l’applicazione del cumulo giuridico previsto dalla legge 689 del 1981, secondo cui, in presenza di più violazioni derivanti da un’unica condotta, si applica una sanzione unica aumentata. La Corte ha respinto questa impostazione, richiamando un orientamento consolidato: il cumulo giuridico è applicabile solo quando le violazioni derivano da un’unica azione o omissione. Nel caso di pagamenti in contanti ripetuti nel tempo, invece, ogni erogazione rappresenta una condotta autonoma. Ne deriva l’incompatibilità del cumulo giuridico e l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.
Le conseguenze operative
La pronuncia rafforza le indicazioni già fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Gli organi ispettivi possono quindi determinare l’importo complessivo delle sanzioni moltiplicando l’importo per il numero delle erogazioni non tracciate accertate. Un criterio che prescinde anche dal numero dei lavoratori coinvolti e che, nei casi di reiterazione, può portare a un incremento significativo dell’importo complessivo dovuto.
