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Imu, confermata la doppia esenzione per i coniugi con case diverse: ecco le scadenze

Imu, confermata la doppia esenzione per i coniugi con case diverse: ecco le scadenze

L’agevolazione resta valida anche nel 2026, ma solo se ciascun immobile è davvero abitazione principale: residenza anagrafica e dimora abituale devono coincidere

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Roma Resta confermata anche per il 2026 la possibilità della doppia esenzione Imu per i coniugi che hanno residenza in immobili diversi. Il beneficio, però, non è automatico e non riguarda le seconde case: per non pagare l’imposta è necessario che ciascun immobile sia effettivamente utilizzato come abitazione principale da uno dei due coniugi.

Il principio deriva dalla sentenza numero 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale, che ha eliminato la norma che limitava l’esenzione Imu a una sola casa del nucleo familiare. Prima di quell’intervento, l’agevolazione era riconosciuta soltanto per l’immobile nel quale dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente il possessore e il suo nucleo familiare.

Dopo la decisione della Consulta, l’esenzione può quindi essere applicata a entrambi gli immobili, sia quando si trovano nello stesso comune sia quando sono situati in comuni diversi. La condizione essenziale è che, per ognuna delle due case, risultino presenti i requisiti richiesti: la residenza anagrafica e la dimora abituale del coniuge che vi abita.

La semplice residenza formale, dunque, non basta. Chi trasferisce soltanto la residenza anagrafica in un immobile ma continua a vivere abitualmente altrove deve pagare l’Imu su quella casa. La dimora effettiva può essere dimostrata, ad esempio, attraverso bollette di acqua, luce e gas con consumi coerenti durante l’anno, oppure con altri elementi come la scelta del medico di base.

Attenzione anche alla dichiarazione Imu. Se nel corso del 2025 sono intervenute variazioni rilevanti rispetto agli anni precedenti, il modello deve essere presentato entro il 30 giugno. L’adempimento riguarda solo i casi in cui le modifiche incidono sul calcolo dell’imposta e non sono già conoscibili dal Comune. Il modello resta invariato.

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