La Nuova Sardegna

Sassari

Manutenzione strade Il Tar annulla l’aggiudicazione

di Daniela Scano
Manutenzione strade Il Tar annulla l’aggiudicazione

Difformità tra l’offerta e le richieste del Comune Accolto il ricorso della società che era arrivata seconda

22 luglio 2013
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SASSARI. L’offerta della società aggiudicataria è difforme rispetto a quanto richiesto dal Comune nel bando dell’appalto. Il Tar, prima sezione, nei giorni scorsi ha annullato la determinazione del dirigente del settore Affari generali e contratti del Comune di Sassari che il 24 aprile scorso aveva assegnato alla “Cogesa Costruzioni Generali Saba” la gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale.

I giudici amministrativi (presidente Caro Lucrezio Monticelli, consigliere Marco Lensi, estensore Giorgio Manca) hanno accolto il ricorso proposto dalla “Scalpellini Posatori e Affini” rappresentata dagli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras. Il Comune invece era assistito dagli avvocati Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo e Marco Russo.

La sentenza rimette ai blocchi di partenza l’appalto, da attuare mediante accordo quadro, ma prevedibilmente consistente perché riguarda la manutenzione delle strade del territorio urbano.

La “Scalpellini Posatori e affini” aveva contestato la metodologia seguita dalla commissione giudicatrice, nel tentativo di ottenere la riparametrazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte. I criteri adottati dal Comune sono stati invece giudicati validi dai giudici della prima sezione.

Il Tar ha invece condiviso le argomentazioni dei legali della società esclusa nella parte in cui contestavano la «difformità tra le prestazioni contrattuali richieste dall’amministrazione comunale nello schema di contratto, allegato al bando, e l’offerta della aggiudicataria, nella parte in cui quest’ultima precisa le modalità di attuazione degli interventi in regime di pronto intervento». «Le indicazioni ricavabili dall’offerta della Cogesa – scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza –sono indubbiamente difformi rispetto a quanto richiesto dallo schema di contratto». L’attenzione della prima sezione del Tar si è concentrata soprattutto sulle presunte difformità tra le esigenze dell’amministrazione sui tempi di intevento minimi e la l’offerta della società alla quale è stato aggiudicato l’appalto. Gara il cui contratto deve ancora essere stipulato. Cosa che non accadrà perché i giudici hanno annullato la determinazione del Comune, compensando integralmente le spese tra le parti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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