La Nuova Sardegna

Sassari

sentenza TAR

Centro rottamazione sulla 131, annullato il “no” della Regione

Centro rottamazione sulla 131, annullato il “no” della Regione

SASSARI. Esprimendo parere negativo sulla compatibilità ambientale di un grande centro di rottamazione veicoli lungo la 131, in territorio di Bonnanaro, sette anni fa la giunta regionale male...

10 marzo 2014
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SASSARI. Esprimendo parere negativo sulla compatibilità ambientale di un grande centro di rottamazione veicoli lungo la 131, in territorio di Bonnanaro, sette anni fa la giunta regionale male interpretò il potere discrezionale riconosciutole dalle leggi. Il “no” espresso dall’esecutivo, che aveva considerato poco opportuna sotto il profilo dell’impatto sul paesaggio la localizzazione dell’intervento, era carente di motivazione e conteneva un generico riferimento al principio amministrativo di “precauzione”.

Per queste ragioni, nei giorni scorsi la prima sezione del Tar ha annullato la deliberazione della giunta regionale che il 17 luglio 2007 aveva bloccato il progetto della società oristanese “Eurodemolizioni 131 srl” di realizzare un impianto per la raccolta, il recupero e la rottamazione di veicoli in un’area di oltre seimila metri quadri lungo la strada statale 131.

Il progetto era finito nell’agenda dell’esecutivo regionale nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale, dopo avere avuto il parere positivo del Comune di Bonnanaro e degli uffici tecnici cagliaritani. La giunta aveva fondato il proprio parere negativo sull’interesse assegnato dal Piano paesaggistico alla 131: «che – si legge nella delibera – rientra tra le principali direttrici di traffico definite di interesse paesaggistico in quanto costituiscono il supporto per la fruizione e la comprensione del territorio e del paesaggio regionale». Gli avvocati di “Eurodemolizioni 131”, Roberto Candio e Loriana Zanuttigh, avevano impugnato la delibera per «eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità, insufficente motivazione, ingiustizia manifesta».

Alcune di queste ragioni sono state accolte dal primo collegio (presidente Caro Lucrezio Monticelli, consigliere Marco Lensi, estensore Gianluca Rovelli). Dopo avere ricordato «l’amplissima discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella procedura di valutazione ambientale» il collegio scrive che però in questo caso «è evidente lo sconfinamento del potere discrezionale». «Da un lato, a fronte di un’articolata istruttoria, terminata con pareri positivi all’avvio dell’intervento, la giunta avrebbe dovuto dare conto in modo compiuto delle ragioni in base alle quali discostarsi dalle risultanze della stessa – si legge nella sentenza 185/2014 –. Dall’altro, è evidente la genericità del riferimento al principio di “precauzione” per motivare il diniego alla realizzazione del progetto». I giudici amministrativi hanno annullato la delibera, ma ha respinto la richiesta di risarcimento del danno presentata dalla “Eurodemolizioni 131”. La Regione è stata invece condannata alle spese di giudizio in favore della società.

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